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UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

Avvocato Francesco Biagini Valsamoggia - Bologna

 

Avvocato diritto di famiglia a Bologna.

 

L'area prevalentemente trattata dallo Studio è il diritto di famiglia, con circa 400 casi patrocinati negli anni.
L'esperienza maturata nel settore è stata riportata in un saggio che ha già venduto migliaia di copie in tutta Italia.
La lettura del libro può essere utile per approfondire anche i risvolti psicologici della crisi familiare.
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A seguito dell'approvazione della legge sulla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" la presente sezione viene aggiornata.
Nella prima parte si approfondiranno i temi chiave della legge in materia di unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Nella seconda parte si forniranno alcune delucidazioni relativamente ai diritti dei conviventi (omosessuali o eterosessuali) e ai contratti di convivenza.
Nella terza parte si analizzeranno le problematiche giuridiche delle coppie di fatto tout court.

 

N.B. La materia è in fermento per cui non è escluso che possa subire altri interventi di riforma, anche radicali. Inoltre, trattandosi di normativa recentissima, la stessa, in sede di applicazione concreta, potrà dare adito a dubbi, interpretazioni difformi, contestazioni. Si prenda quindi il lavoro che segue a mero scopo orientativo oltre che in costante aggiornamento.

 

Clicca di seguito sulla sezione di interesse per consultare il resoconto.

 

 

 

 

 

PRIMA PARTE: LE UNIONI CIVILI

 

1) COSA SONO LE UNIONI CIVILI?
Si tratta di un nuovo istituto che va ad affiancarsi al matrimonio e che trova tutela "quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione".
Il Legislatore vuole cioè garantire alle persone del medesimo sesso di ufficializzare la propria unione acquisendo diritti e assumendo doveri in larga parte equiparabili a quelli del matrimonio.

 

2) A CHI SI RIVOLGE LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI?
La legge si rivolge a coppie dello stesso sesso, maggiorenni, che intendono costituire per l'appunto una unione civile davanti all'ufficiale di stato civile.

 

3) DOVE SI FORMALIZZA L'UNIONE CIVILE?
In comune, dinanzi l'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.
A differenza del matrimonio non è previsto l'obbligo della preventiva pubblicazione

 

4) QUALI FORMALITA' COMPIE L'UFFICIALE DI STATO CIVILE?
L'unione viene registrata negli archivi di stato civile.
L'atto deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

 

5) QUALI SONO LE CAUSE IMPEDITIVE DELL'UNIONE CIVILE?
La legge prevede una serie di impedimenti all'unione civile, del tutto simili a quelli previsti per il matrimonio. Non è possibile contrarre unione civile nei seguenti casi:
a) sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) sussistenza tra le parti dei rapporti di rapporti di parentela (si veda l'articolo 87 codice civile);
d) condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

 

6) QUALE COGNOME ASSUME LA COPPIA?
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

 

7) QUALI DIRITTI E QUALI DOVERI NASCONO DALL'UNIONE CIVILE?
Anzitutto diritti e doveri, per le parti, sono identici.
Premesso che le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, i principali obblighi, del tutto simili a quelli matrimoniali, sono:
- assistenza morale e materiale;
- coabitazione;
- contribuire ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

 

8) ESISTE L'OBBLIGO DI FEDELTA'?
Nel testo definitivo licenziato, no. Anche se nel progetto originario tale obbligo era previsto.

 

9) QUALE REGIME PATRIMONIALE PER LA COPPIA?
Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

 

10) ESISTONO DIRITTI EQUIPARABILI A QUELLI MATRIMONIALI PER TFR, REVERSIBILITA' E SUCCESSIONE?
Si. Spettano alla parte dell'unione sia la pensione di reversibilità che il Tfr maturato dall'altro.
Relativamente ai diritti successori sorge in capo al compagno superstite il diritto alla legittima, come per il coniuge e con le stesse identiche regole.

 

11) E PER L'ADOZIONE DEL FIGLIO DEL PARTNER?
La questione è stata, com'è noto, ampiamente dibattuta. Si trattava della nota stepchild adoption.
La legge approvata non prevede questa facoltà.
In ogni caso non esiste un formale divieto all'adozione del figlio naturale (o adottivo) del partner.
Al contrario segnaliamo che:
- la legge sulle unioni civili prevede espressamente che "Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti";
- il Tribunale per i Minorenni, già ora, a legislazione vigente, può accogliere l'eventuale domanda di adozione del figlio del partner (si parla tecnicamente di adozione per casi speciali). Esistono già precedenti in questo senso (si veda la pagina "news giuridiche").

 

12) COME SI SCIOGLIE L'UNIONE CIVILE?
Anzitutto occorre che le parti manifestino, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile.
Dopo di che, la vera e propria domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
Va detto che l'unione civile, a prescindere quindi dalla volontà delle parti, si scioglie altresì:
- con la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due (venendo meno, a quel punto l'identità di sesso);
- con la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile.

 

13) QUALE ITER SI SEGUE PER LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE?
C'è un sostanziale rinvio alle norme in materia di divorzio.
A differenza del matrimonio, non è però prevista l'"anticamera" della separazione.
Devono ritenersi applicabili le norme in materia di negoziazione assistita, nonché quelle relative allo scioglimento del vincolo dinanzi al Sindaco.

 

14) CHE RAPPORTO HANNO LE UNIONI CIVILI CON IL MATRIMONIO?
C'è una completa analogia di trattamento giuridico e le norme, salvo rare eccezioni, sono essenzialmente sovrapponibili.
In ogni caso il Legislatore, come norma di chiusura del sistema, ha espressamente previsto che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

 

15) QUALI SONO IN SINTESI LE PRINCIPALI DIFFERENZE FRA LE UNIONI CIVILI E IL MATRIMONIO?
Di seguito si elencano, non in ordine di importanza, le differenze fra i due istituti:
a) nessun obbligo di pubblicazione per le unioni civili;
b) facoltà di libera scelta del cognome della coppia nelle unioni civili (nel matrimonio è quello del marito);
c) nessun obbligo di fedeltà per le parti delle unioni civili;
d) facoltà di scioglimento delle unioni civili dopo 3 mesi dalla manifestazione della volontà (in luogo dei 6 / 12 del matrimonio, a seconda dei casi);
e) assenza di una espressa previsione di legge circa il diritto ad adottare il figlio del partner (diritto invece previsto per i coniugi).

Per ulteriori approfondimenti si invita l'utente a visitare e leggere:
- le pagine dedicate alla separazione e divorzio (per verificare diritti e doveri richiamati in via analogica dalla legge sulle unioni civili, nonché per comprendere tempi e modalità della procedura di scioglimento del vincolo);
- la pagina sulle successioni per comprendere quali siano i diritti ereditari della parte dell'unione civile (equiparabile per legge, come detto, al coniuge);
- la pagina sul processo civile, per comprendere l'iter di una eventuale contenzioso

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SECONDA PARTE. LE CONVIVENZE DI FATTO

 

1) CHI SONO I CONVIVENTI DI FATTO?
Sono due persone, maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
I conviventi di fatto, quindi, possono essere sia soggetti omosessuali (che tuttavia non vogliano formalizzare l'unione civile) sia eterosessuali (che non vogliano sposarsi).
Sono considerati tali coloro che pongono la residenza nella medesima abitazione e che risultano nel medesimo stato di famiglia, giusto il rinvio alla legge 223/1989.

 

2) QUALI SONO I PRINCIPALI DIRITTI CIVILI CHE SI ACQUISISONO IN UNA CONVIVENZA DI FATTO?
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge:
- nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (quindi nell'ipotesi di incarcerazione del partner);
- in caso di malattia o di ricovero dell'altro/a (in particolare sussiste il diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali).
Infine ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
b) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute.
Relativamente a questo secondo aspetto la legge prevede infine che il convivente di fatto possa essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata o incapace di provvedere autonomamente ai suoi bisogni.

 

3) QUALI SONO I DIRITTI INERENTI L'ABITAZIONE NEL CASO DI DECESSO DEL CONVIVENTE TITOLARE DELLA PROPRIETA'?
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa:
- per due anni (termine minimale);
- per un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni;
- per tre anni (nuovamente termine minimale) se nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite.
In ogni caso il diritto massimo non può eccedere i cinque anni.
Tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

 

4) QUALI SONO I DIRITTI INERENTI L'ABITAZIONE NEL CASO DI DECESSO DEL CONVIVENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI RECESSO?
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

 

5) QUALI SONO GLI ALTRI PRINCIPALI DIRITTI SANCITI DALLA LEGGE?
Si segnalano in particolare due diritti:
- Impresa familiare: al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato;
- Risarcimento del danno: viene espressamente previsto il diritto al risarcimento del danno a favore del convivente superstite nell'ipotesi di decesso dell'altro dipendente da fatto illecito (con espresso rinvio ai criteri di liquidazione previsti per il coniuge superstite).

 

6) COSA SONO I CONTRATTI DI CONVIVENZA?
La legge prevede espressamente che i conviventi di fatto possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

 

7) QUALI FORMALITA' DEVONO RISPETTARE I CONTRATTI DI CONVIVENZA?
I contratti di convivenza devono:
- essere redatti in forma scritta, a pena di nullità;
- essere redatti con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- essere trasmessi, ai fini dell'opponibilità ai terzi, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe (tale adempimento è a carico del professionista).
È vietato sottoporre il contratto di convivenza a termine o condizione. Se inseriti ugualmente si hanno per non apposti.

 

8) QUALE CONTENUTO PUO' AVERE IL CONTRATTO DI CONVIVENZA?
Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il regime patrimoniale può essere modificato in qualunque momento sottoscrivendo altro contratto di convivenza o emendando il primo.

 

9) QUANDO SI SCIOGLIE IL CONTRATTO DI CONVIVENZA?
Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.

 

10) LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA E' SOGGETTA A FORMALITA'?
Si, le stesse descritte al precedente punto 7 (oltre ad altre peculiari per ciascuna delle quattro fattispecie di cui al precedente punto 9).
Va detto che, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

 

11) DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO VI SONO OBBLIGHI?
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
L'articolo 433 del codice civile elenca i soggetti tenuti a far fronte all'obbligo alimentare.
Gli ex conviventi sono inseriti con precedenza sui fratelli e sorelle.

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TERZA PARTE. LE COPPIE DI FATTO TOUT COURT

 

Nella pratica quotidiana capita di ricevere e assistere anche persone che si trovano a dover affrontare la fine di un rapporto sentimentale non ufficializzato in un matrimonio civile o religioso, né in un'unione civile né in un contratto di convivenza.
I problemi che si presentano più frequentemente sono:
- la divisione della comproprietà della casa;
- la divisione del mobilio;
- la divisione di eventuali conti comuni su cui le parti facevano confluire le rispettive entrate;
- eventuali richieste restitutorie (ad es. se entrambi pagavano il mutuo per un'abitazione intestata in via esclusiva solo all'una o l'altra parte).
Ovviamente accordi privati, in questa materia, sono del tutto legittimi.
Se tuttavia non vengono raggiunti il Professionista potrà aiutare la coppia a stendere una scrittura regolativa di diritti e doveri, scrittura che acquisisce piena efficacia senza che occorra depositarla in Tribunale.
In caso di perdurante disaccordo possono evidentemente sorgere cause ordinarie anche in questa materia.

Quando la coppia ha avuto figli, infine, le regole (relativamente all'assegnazione della casa familiare, al diritto di visita e frequentazione, all'obbligo di contribuire al mantenimento, etc) sono le medesime delle persone sposate.
L'unica differenza è che non è obbligatorio rivolgersi ad un legale – e depositare l'accordo in Tribunale per l'omologa – anche se questa via è decisamente caldeggiata.
Per le persone conviventi, ma con prole, che interrompono la relazione si invita a visionare e leggere la pagina "affidamento figli" per trovare risposta ai principali dubbi.

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