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Affidamento dei figli naturali

Avvocato Francesco Biagini Valsamoggia - Bologna

 

Avvocato diritto di famiglia affidamento figli naturali a Bologna.

 

L'area prevalentemente trattata dallo Studio è il diritto di famiglia, con circa 400 casi patrocinati negli anni.
L'esperienza maturata nel settore è stata riportata in un fortunato saggio che ha venduto migliaia di copie.
La lettura del libro può essere utile per approfondire anche i risvolti psicologici della crisi familiare.
(per saperne di più, clicca qui)

 

 

PRIMA DI AFFRONTARE UNA PRATICA DI AFFIDAMENTO FIGLI

 

Attraverso questo breve lavoro cercherò di spiegare in maniera semplice ed accessibile a tutti quali sono le regole fondamentali che governano la materia dell'affidamento dei figli quando cessa un rapporto di coppia. A seguito dell'entrata in vigore della legge sul così detto affido condiviso la materia è stata infatti integralmente rivista dal Legislatore.

 

1) IN MATERIA DI AFFIDAMENTO CI SONO REGOLE DIFFERENTI SE I GENITORI SONO SPOSATI O SEMPLICEMENTE ACCOMPAGNATI?
No. I figli hanno gli stessi identici diritti sia nel caso in cui i genitori siano sposati sia nel caso in cui siano semplicemente accompagnati. Anche i diritti ed i doveri dei genitori non mutano.

 

2) E' OBBLIGATORIO RIVOLGERSI AL TRIBUNALE IN MATERIA DI AFFIDO DEI FIGLI?
Occorre distinguere fra coppie sposate e non. Vediamo schematicamente:

in caso di matrimonio è scontato che la coppia si rivolga ad un Tribunale per le questioni inerenti l'affido dei figli, in quanto tale questione viene trattata contestualmente alla separazione personale;
in assenza di matrimonio non è obbligatorio rivolgersi al Tribunale, ma è comunque opportuno farlo per tutelarsi sotto tutti i profili (patrimoniale e non). Infatti gli accordi privati fra i genitori, verbali o scritti, non hanno alcuna efficacia giuridica in quanto vertenti su diritti indisponibili. È quindi sempre consigliabile formalizzare un accordo scritto fra i genitori e, con il patrocinio di un unico legale scelto dalla coppia (o di due legali, scelti rispettivamente da ciascuno dei due genitori) sottoporlo al vaglio del Tribunale, che con la successiva ratifica lo rende esecutivo e quindi cogente. Il procedimento, peraltro, è molto rapido, concludendosi in poche settimane o mesi.

 

3) QUALE E' IL TRIBUNALE COMPETENTE?
Sia per le coppie sposate che per quelle accompagnate occorre rivolgersi al Tribunale Ordinario.
Il Tribunale per i Minorenni è attualmente investito di competenze residuali per situazioni in cui emerge un potenziale grave pregiudizio per la prole.

 

4) A CHI VENGONO AFFIDATI DI REGOLA I FIGLI?
A seguito dell'entrata in vigore della legge sull'affido condiviso il Legislatore vuole che i genitori abbiano pari dignità; non c'è quindi più - come accadeva in passato - un unico genitore di riferimento. Pertanto, in assenza di gravi contro-indicazioni, i figli vengono oggi di regola affidati ad entrambi i genitori; con la conseguenza che la potestà dovrà essere esercitata congiuntamente, tenendo ovviamente conto anche delle inclinazioni del figlio. Secondo le ultime rilevazioni Istat (anno 2013) l'affido condiviso è percorso nel 90,3% dei casi.

 

5) COSA SIGNIFICA "COLLOCAZIONE" IN QUESTA MATERIA?
Affido condiviso non può significare che il figlio sta 3 giorni e mezzo con un genitore e 3 giorni e mezzo con l'altro.
Anche in presenza dell'affido condiviso quasi sempre viene previsto che il figlio dorma prevalentemente presso la residenza di uno dei due genitori, anche per fare in modo che possa costruirsi il proprio habitat domestico in cui crescere.
Collocazione significa pertanto questo: luogo in cui il figlio risiederà prevalentemente.

 

6) E' VERO CHE LA MADRE HA SEMPRE UN TRATTAMENTO DI FAVORE IN QUESTA MATERIA?
In passato era sicuramente vero. La madre si vedeva affidare il figlio, oltre ad un congruo assegno, ed il padre poteva vederlo soltanto 1 o 2 pomeriggi a settimana ed alcuni week end.
Oggi la situazione è radicalmente mutata.
Il genitore non collocatario, che tuttora più spesso è il padre (anche se non è scontato, si veda successivo punto 7) può tendenzialmente vedere il figlio:

uno o due giorni alla settimana, generalmente con un pernottamento;
week end alternati;
2, 3 o 4 settimane consecutive all'anno durante l'estate;
le festività ad anni alterni.

Va detto che talvolta sono i dettagli a fare la differenza. Ad es. il week end potrà essere previsto dal venerdì al lunedì, o dal venerdì alla domenica, o dal sabato alla domenica, o dal sabato al lunedì. Con sensibili differenze dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore a seconda delle modalità prescelte.

 

7) PRESSO CHI DEI DUE SARA' "COLLOCATO" IL FIGLIO?
Le parti possono anzitutto accordarsi sul punto ed il Tribunale prenderà atto degli accordi stessi, purchè non in contrasto con i diritti della prole.
In caso di disaccordo (perché ad es. entrambe le parti richiedono di divenire genitore collocatario) la decisione spetterà al Tribunale, che dovrà ponderare tutti gli elementi del caso concreto.
Sempre in caso di disaccordo i figli di età superiore a 12 anni dovranno essere sentiti (e anche se di età inferiore, purchè capaci di discernimento).
L'audizione potrà essere gestita direttamente dal Giudice o delegata ad un consulente.
È assai frequente, in caso di contenzioso, che venga nominato uno psichiatra esperto in problematiche infantili, o che venga dato incarico ai servizi sociali, per raccogliere una relazione che dovrà far emergere quale possa essere la soluzione ottimale da adottarsi in riferimento all'affido ed alla collocazione della prole.

 

8) E' SEMPRE DOVUTO UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Non più. Anche questa è una grande rivoluzione rispetto al passato, laddove l'assegno di mantenimento era la regola assoluta (e quasi sempre, peraltro, era a carico del padre).
Se infatti i genitori si fanno carico, tendenzialmente in egual misura, di tenere il figlio e di provvedere al suo sostentamento l'assegno di mantenimento può sicuramente non essere previsto (si parla in questi casi di "mantenimento diretto", che altro non significa se non prendersi direttamente cura delle esigenze della prole). Ormai molti accordi, specie fra coppie giovani, percorrono questa via.
Non bisogna infatti dimenticare che in questa materia l'assegno non costituisce una rendita di un genitore a carico dell'altro, ma unicamente un contributo alle spese occorrenti per la crescita di un figlio.

 

9) COME SI CALCOLA L'AMMONTARE?
Il figlio ha diritto ad essere mantenuto secondo le condizioni economico/patrimoniali dei genitori. Occorre inoltre tenere in considerazione l'età, le esigenze concrete di vita e il tempo trascorso con ciascun genitore. L'ammontare dell'assegno può essere pertanto assai variabile (e soprattutto - lo ribadiamo - può anche essere completamente annullato). Sussistendo molteplici variabili, sarebbe del tutto inopportuno fornire in questa sede parametri semplicistici o generalizzati.

 

10) COSA SONO LE SPESE STRAORDINARIE?
Sono quelle spese che vanno oltre le necessità ordinarie del figlio (vestirsi, mangiare, etc).
Gli operatori sono soliti dividerli in due categorie:

 

  • obbligatorie: tendenzialmente quelle scolastiche (o universitarie), mediche, odontoiatriche ed ortodontiche. Le stesse vengono generalmente suddivise in parti uguali fra i genitori e costituiscono un extra rispetto al contributo di mantenimento figli (quando i redditi dei genitori sono differenti è altresì possibile suddividerle non al 50% ma secondo quote diverse, per es. 2/3 e 1/3, o 3/4 e 1/4, rispettivamente a carico del genitore più e meno facoltoso);
  • non obbligatorie: ad es. campi scuola, viaggi, spese voluttuarie che, a differenza delle prime, vengono suddivise solo in caso di preventivo accordo fra i genitori.

 

Alcuni, per evitare qualsiasi genere di litigio o incomprensione, preferiscono forfetizzarle; stabilire cioè un contributo di mantenimento ordinario più elevato che comprenda già il riparto delle future spese extra.

 

11) FINO A QUANDO DEVONO ESSERE MANTENUTI I FIGLI?
Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e quindi, se gli studi sono proficui e la famiglia non si trova in gravi difficoltà finanziarie, anche fino a 28 anni e oltre, e cioè fino al reperimento di adeguata posizione lavorativa a seguito della laurea. Ecco perché è bene valutare molto attentamente il contributo dell'assegno: perché si tratta di un impegno che dura talvolta molti anni, se non decenni (quando il figlio è molto piccolo).
Da segnalare che una volta raggiunta la maggiore età i figli possono domandare in prima persona il contributo di mantenimento a carico dei genitori.

 

12) E I FIGLI HANNO DEI DOVERI ECONOMICI?
Si. Una volta raggiunta l'indipendenza economica, se vivono in casa con i genitori (o con il genitore precedentemente collocatario) sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia secondo le proprie capacità economiche e reddituali.

 

13) SE I REDDITI DEI CONIUGI MUTANO E' POSSIBILE MODIFICARE L'ENTITA' DELLA SOMMA VERSATA?
Si. In materia di separazione e divorzio (e la regola vale anche per le coppie non sposate) non si forma mai il giudicato e pertanto, in presenza di modifiche delle condizioni patrimoniali che hanno portato alla determinazione dell'assegno è possibile ottenere una rivisitazione della clausola in questione (ancora una volta con il negoziato delle parti oppure, in caso di disaccordo, con decisione rimessa al Giudice).

 

14) L'AFFIDO ESCLUSIVO E' PERTANTO ABOLITO?
No, ma permane ormai una soluzione del tutto residuale, percorribile esclusivamente in presenza di ostacoli insormontabili, quali ad esempio: violenza, tossicodipendenza, alcooldipendenza, pedofilia, altre situazioni di grave disagio patrimoniale e ambientale.
La strada dell'affido condiviso potrebbe infine risultare non percorribile nell'ipotesi in cui i genitori vivano a grande distanza fra loro.

 

15) I NONNI HANNO DEI DIRITTI IN QUESTA MATERIA?
Si. La legge, riformata sul punto, prevede espressamente il diritto dei nonni a mantenere un rapporto con i propri nipoti.

 

16) A CHI VIENE ASSEGNATA L'ABITAZIONE FAMILIARE?
Le parti possono ovviamente raggiungere un accordo relativamente all'assegnazione dell'abitazione familiare e successivamente sottoporlo al vaglio del Tribunale che se lo considererà non dannoso per gli interessi del figlio lo omologherà.
In caso di disaccordo va detto che l'abitazione familiare viene assegnata di regola al genitore cui è affidato il figlio o presso cui si trova prevalentemente collocato. Questo, del resto, è il criterio prioritario fissato dal codice.
È evidente che il Giudice terrà poi conto dell'assegnazione nel momento in cui determinerà l'ammontare dell'eventuale assegno di mantenimento.

 

17) COME E' POSSIBILE TUTELARSI IN QUESTA MATERIA DINANZI ALLA SCORRETTEZZA DI UN GENITORE?
Il Giudice, in presenza di condotte scorrette, può:

 

  • ammonire il genitore responsabile;
  • condannarlo a pagare un'ammenda;
  • condannarlo al risarcimento del danno a favore dell'altro genitore;
  • condannarlo al risarcimento del danno a favore del figlio;
  • modificare le regole in materia di affido.

 

18) CHE COS'E' LA MEDIAZIONE FAMILIARE?
È quella procedura, gestita da professionisti, che mira a far sì che le parti ritrovino dialogo e reciproco rispetto nell'ottica di una futura separazione. La procedura di mediazione familiare, se intrapresa con spirito costruttivo, dimostra di saper prevenire molti contenziosi e consente alle parti (questo è l'elemento di maggiore rilievo) di raggiungere un accordo relativamente alla gestione della prole, per evitare di coinvolgere i figli in un aspro contenzioso. Esistono centri pubblici che forniscono in maniera gratuita tale servizio di supporto alla coppia. La mediazione, quando indicata, andrebbe eseguita prima di conferire incarico al legale o parallelamente al conferimento stesso.

 

 

SEPARARSI NON E' MAI STATO COSI' FACILE. QUINDI (NON) FATELO

 

IL LIBRO

 

Anni di contatto quotidiano con relazioni finite, dolori, frustrazioni, paure, dubbi amletici, ma anche improvvise rinascite hanno fatto sorgere il desiderio, per certi versi anche l'esigenza, di raccogliere le idee in un libro.
Chi affronta una pratica di separazione non cerca infatti solo un professionista che gli spieghi "cosa dice la legge", che gli illustri i suoi diritti e doveri. Quello è ovvio che avvenga.
Chi si separa è anche - se non soprattutto - desideroso di comprendere quello che gli sta accadendo, e perchè sta accedendo proprio a lui/lei.
Vuole capire perchè è così complicato lasciare o doloroso essere lasciati; perchè ha tradito o è stato tradito; se la sua relazione è davvero arrivata al capolinea; il ruolo che può avere uno psicologo nella fase della crisi; come rapportarsi nei confronti dei figli, degli amici, dei parenti; perchè la sua relazione si è trascinata stancamente per anni senza che nessuno dei due assumesse alcuna iniziativa. Per salvarlo, il matrimonio, o per archiviarlo definitivamente.
Approfondire questi aspetti, così come leggere le storie, magari simili alla propria, di chi ci è già passato, può aiutare il coniuge a sviscerare anche il lato psicologico, non solo quello giuridico. Sapendo che il primo conta esattamente come il secondo. O, forse, di più ancora.
Qualcuno ha scritto che "Il primo passo verso il cambiamento è la consapevolezza. Il secondo passo è l'accettazione. Il terzo passo è l'azione" (N. Branden).
Lo scopo del testo è quello di far sì che il lettore, dopo aver sfogliato l'ultima pagina, possa raggiungere più agevolmente i primi due obiettivi.
Per il terzo, invece, c'è sempre l'avvocato.

 

Per visitare il sito del libro:

 

www.separarsinonemaistatocosifacile.it

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