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Testamento e successione

Premessa relativa alle controversie di natura ereditaria

 

Avvocato Francesco Biagini Valsamoggia - Bologna

 

Avvocato civilista Bologna. Impugnazioni testamentarie. Eredità

 

Per mia esperienza le controversie ereditarie costituiscono senza dubbio quelle più complesse che deve affrontare un civilista.
Ciò per tante ragioni, che provo a riassumere di seguito:

 

- GLI ANIMI: anzitutto il Cliente che si ritiene vittima di un trattamento di "sfavore" (è lui che generalmente si attiva per primo) porta in grembo un animo a dir poco acceso. In sede di colloquio emerge quasi sempre un rancore lungo anni, determinato da (pretese) ingiustizie subite. Tuttavia il ruolo del legale è quello di trattare la vertenza con la massima lucidità, per cui il primo obiettivo sarà quello di far presente al Cliente la necessità di tenere ben distinte le vicende umane (sicuramente importanti, ma spesso giuridicamente irrilevanti) da quelle più prettamente giuridiche. Il Cliente può avere una reazione - nell'immediato - contraddistinta da una certa delusione per via di questo approccio, ma il ruolo dell'avvocato è quello di tutelare eventuali diritti lesi, non di prendere parte a faide familiari che nulla hanno a che vedere con la trattazione della vertenza. A lungo termine il Cliente comprenderà l'importanza di tenere distinti il piano umano da quello giuridico, onde garantire la tutela dei propri diritti. È tuttavia un fatto che riuscire a far emergere la dovuta razionalità nella trattazione di queste pratiche è il primo grande ostacolo che si riscontra. Specie quando ad essere contrapposti sono i fratelli.

 

- LE PROVE: quando una persona ritiene di essere stata lesa nei propri diritti ereditari, spesse volte la lesione suddetta è stata posta in essere prima del decesso del de cuius (con lo strumento della donazione, talvolta "mascherata" in finte compravendite, o con l'elargizione di cospicue somme di denaro in favore di altri parenti). Prima di iniziare una pratica può quindi risultare essenziale porre in essere una lunga attività istruttoria, per raccogliere più prove possibili e muoversi con coscienza di causa. Lo Studio può affiancare il Cliente in questa fase. Nella "domande frequenti" riportate di seguito troverete alcune precisazioni sul punto (domande 17 e 18).

 

- IL VALORE DELLA CONTROVERSIA: altra fattispecie che complica non poco le controversie ereditarie concerne il valore (generalmente non indifferente) della pratica, per cui ovviamente la parte vive la questione con una certa (comprensibile) inquietudine. Purtroppo la gestione di queste vertenze richiede generalmente tempi piuttosto dilatati, per cui è bene sapere fin dal principio che occorrerà una giusta dose di pazienza per arrivare alla meta prefissata.

 

- I TEMPI: le pratiche successorie vengono anzitutto affrontate stragiudizialmente, ricercando un accordo con le controparti che si basi sulle argomentazioni fatte valere nella prima formale missiva (ovviamente se l'azione stragiudiziale può compromettere le ragioni del Cliente si agisce differentemente). Quando la pratica si definisce stragiudizialmente tendenzialmente occorrono 12/24 mesi per arrivare alla firma conclusiva, perché le controparti si recheranno legittimamente da un patrocinante di fiducia e la trattativa si profilerà generalmente articolata e complessa. Non esistono in questa materia soluzioni frettolose che siano parimenti efficaci. Meglio saperlo fin dal principio

 

- LE CAUSE: le cause ereditarie sono fra le più lunghe, costose e complesse del nostro ordinamento. La normativa in materia successoria è estremamente articolata (se non addirittura oscura, in alcuni passaggi); spesso occorre disporre consulenze tecniche; trascrivere le domande presso la Conservatoria; senza dimenticare che le parti coinvolte sono quasi sempre più d'una. Per farsi un'idea sul funzionamento delle cause civili si visiti la pagina il processo civile.

 

Alla luce di quanto sopra il Cliente dovrebbe recarsi al primo colloquio nella consapevolezza delle criticità della pratica che porta in grembo e con la convinzione di mettere in campo, fin dal principio, uno spirito sì deciso ma anche costruttivo (ho visto procedure milionarie "saltare" per poche migliaia di euro; pentirsi, dopo, non serve a nulla).
Per dirla con una sola frase: trovare un accordo in questa materia, purchè l'accordo sia onorevole e soddisfacente, non significa essere deboli, piuttosto intelligenti e lungimiranti.

 

Ciò precisato, di seguito, attraverso la formula delle FAQ (domande frequenti) cercherò di spiegare in maniera semplice quali sono le regole fondamentali dettate dal nostro Codice Civile in materia di testamento e successione ereditaria e di fornire alcuni consigli basilari.
Con la precisazione che nel caso in cui un erede ritenga di essere soggetto leso occorre che egli, nel più breve tempo possibile, si rechi da un Avvocato esperto in Diritto di Famiglia e delle Successioni in quanto per porre rimedio alle eventuali ingiustizie subite la celerità dell'intervento (che potrà essere anche di natura cautelativa) può essere decisiva.

Le domande più frequenti in materia di testamento e successione ereditaria

 

1) CHI NON PUÒ FARE TESTAMENTO?
Sono incapaci di fare testamento:
- i minorenni;
- gli interdetti;
- coloro che al momento della redazione del testamento si provi fossero incapaci di intendere e di volere (incapacità naturale). In quest'ultimo caso l'invalidità del testamento si ha solo se si prova che nel momento della redazione del testamento la persona era effettivamente incapace.

 

2) CHE TIPI DI TESTAMENTO VI SONO NEL NOSTRO ORDINAMENTO?
Il testamento può essere olografo o per atto di notaio.
Il primo è scritto a mano dal testatore e da questi datato e sottoscritto; non richiede pertanto l'intervento di un Notaio.
Il secondo è redatto dal Notaio alla presenza di due testimoni o è da questi ricevuto (testamento segreto).

 

3) PERCHÈ IL TESTAMENTO OLOGRAFO È IL PIÙ DIFFUSO?
Perché è pratico ed economico.

 

4) QUALI SONO GLI INCONVENIENTI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO?
Sono tanti e non facilmente superabili.
- può essere smarrito o distrutto
- può essere nullo o annullabile se manca l'autografia, la data o la sottoscrizione
- essendo redatto dal privato è più facile che sia impugnato per lesione delle quote riservate ai legittimari (si veda il successivo punto 11)
- non ha la data certa, a meno che il testatore non abbia lo scrupolo di farla apporre (ad es. con un timbro postale)

 

5) CHE CONSIGLI È BENE SEGUIRE PRIMA DI REDIGERE UN TESTAMENTO OLOGRAFO?
Sarebbe sempre opportuno fissare un colloquio con un legale o un notaio.
Può bastare un unico colloquio per prevenire le problematiche di nullità o impugnabilità.
È inoltre consigliabile redigerne più esemplari (sempre in originale) oppure depositarlo, anche solo in via fiduciaria, presso un Professionista.

 

6) IL TESTAMENTO PUÒ ESSERE IRREVOCABILE?
Assolutamente no. In ogni momento il testatore può modificare le sue disposizioni.
Il testamento posteriore prevale su quello anteriore e non è necessaria una revoca esplicita del precedente, anche se è consigliabile che ciò avvenga.
Nel corso del tempo è possibile fare delle aggiunte (così detti codicilli); purchè le stesse siano scritte di pugno dal testatore e da questi datate e sottoscritte.

 

7) SI PUÒ FARE TESTAMENTO ORALE?
Il nostro ordinamento lo esclude.

 

8) CHE DIFFERENZA C'È FRA EREDE E LEGATARIO?
L'erede è colui che subentra nell'intero patrimonio o in una quota di esso e quindi si potrà giovare dei rapporti attivi ma dovrà farsi carico dei rapporti passivi.
Il legatario invece acquista diritti patrimoniali specifici (un immobile, una somma di denaro, un credito) e soprattutto non è tenuto a farsi carico dei debiti ereditari.
Attenzione (!): occorre ricordare che la sostanza (vale a dire la volontà effettiva del testatore) prevale sempre sulla forma.
A prescindere dalla terminologia utilizzata dal testatore si considera erede colui al quale è attribuita una quota dell'asse ereditario.

 

9) È POSSIBILE DISEREDARE QUALCUNO?
Tecnicamente non è possibile diseredare un parente; ma il Codice Civile specifica che è escluso dalla successione come indegno:
- chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima;
- chi ha commesso il reato di calunnia o falsa testimonianza nei confronti del testatore;
- chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento;
- chi ha soppresso, celato o alterato il testamento;
- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Il testatore può comunque riabilitare il soggetto indegno a succedere.

 

10) È SEMPRE CONVENIENTE UN'EREDITÀ?
Assolutamente no.
L'erede risponde infatti anche dei debiti.
Prima di accettare l'eredità, quindi, è bene essere certi che la stessa riporti un attivo. Viceversa occorrerà rinunciare, con atto ricevuto da Notaio o dal Cancelliere del Tribunale competente.
In caso di dubbio circa la convenienza dell'operazione si può sempre accettare con beneficio di inventario (chi si trova nel possesso dei beni ha solo 90 giorni di tempo per evitare l'accettazione tacita). Anche per l'accettazione beneficiata occorrerà rivolgersi al Notaio o al Cancelliere del Tribunale.
L'accettazione beneficiata è altresì essenziale in taluni casi per promuovere l'azione di riduzione, ovverossia l'azione che tende a garantire all'erede leso di recuperare la quota spettantegli per legge sull'eredità

 

11) CON IL TESTAMENTO POSSO DISPORRE DI TUTTO IL MIO PATRIMONIO?
Dipende.
La legge infatti tutela in maniera molto rigorosa il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Costoro (che sono chiamati legittimari) non possono mai essere esclusi da una eredità e nel caso in cui ciò accada potranno impugnare il testamento (o le donazioni fatte in vita).
Tuttavia il testatore ha sempre una quota di patrimonio di cui può disporre liberamente, senza alcun vincolo (così detta quota disponibile).
Per il calcolo della quota disponibile occorre rivolgersi ad un Professionista, onde evitare di redigere un testamento che verrà poi impugnato.

 

12) E LE DONAZIONI FATTE IN VITA VENGONO COMPUTATE AI FINI DEL CALCOLO DELLA QUOTA DISPONIBILE?
Certamente. Gli eredi possono far valere i propri diritti impugnando le donazioni fatte in vita dal testatore, se sono stati lesi nella loro quota prevista dalla legge. Esiste altresì lo strumento - automatico - della collazione.
Il calcolo della quota disponibile si esegue essenzialmente secondo la formula: reclictum - debiti + donatum (cioè: beni presenti al momento del decesso, detratti i debiti al momento del decesso e sommando le donazioni fatte in vita dal de cuius)

 

13) IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO IL CONIUGE EREDITA?
Il coniuge separato, cui non sia addebitata la separazione, eredita al pari del coniuge non separato.
In caso di divorzio vengono meno i diritti successori; ma il coniuge titolare del diritto al mantenimento e in stato di bisogno può domandare un assegno a carico dell'eredità.

 

14) A CHI ANDRÀ IL MIO PATRIMONIO SE NON FARÒ TESTAMENTO?
Ai parenti più prossimi, e comunque entro il sesto grado.
Le regole della successione in questo caso variano a secondo del concorso fra parenti.

 

15) DA CHI MI DEVO RECARE PER IMPUGNARE UN TESTAMENTO?
Necessariamente da un avvocato.
Anche se il testamento è stato redatto dinanzi ad un Notaio egli non è responsabile del contenuto e quindi non può garantire alcuna tutela agli eredi pretermessi.

 

16) OCCORRE NECESSARIAMENTE FARE UNA CAUSA PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI?
No. In genere si cerca sempre un accordo stragiudiziale che prevenga la lite e che consenta agli eredi rimasti totalmente o parzialmente esclusi dall'eredità (o danneggiati dalla stessa) di incassare la propria quota così detta di legittima. In caso di mancato accordo, invece, è obbligatorio radicare una causa civile, che peraltro può essere come anticipato piuttosto lunga. In ogni caso è possibile "bloccare" i beni dell'eredità e quindi preservarsi da manovre scorrette mediante la trascrizione della domanda giudiziale.
Rammentiamo che in questa materia è previsto l'obbligo della mediazione preventiva.

 

17) QUALI INDAGINI PUO' ESSERE OPPORTUNO FARE SE CI SI RITIENE SOGGETTI LESI?
Dipende.
Se c'è un testamento e si ritiene che lo stesso non sia stato scritto dal de cuius si farà eseguire perizia ad hoc, per constatarne l'autenticità o meno (il perito si avvarrà in tal caso degli scritti di comparazione, ovvero missive sicuramente appartenenti al de cuius, come lettere, cartoline, appunti, per verificare la grafia).
Se si ritiene che il de cuius fosse incapace di intendere e volere al momento della redazione del testamento occorrerà acquisire documentazione medica circa lo stato di salute del medesimo e verificare quanto le patologie acclarate potessero minare la capacità di intendere e volere.
Più in generale, poi, è possibile:
- eseguire indagini sui cespiti immobiliari, donati o ceduti in vita dal de cuius o caduti in eredità;
- eseguire indagini bancarie, per richiedere gli estratti conto degli ultimi 10 anni e verificare movimentazioni anomale;
- richiedere alle banche la certificazione delle consistenze intestate al de cuius al momento del decesso;
- eseguire indagini al p.r.a.;
- eseguire una perizia di stima sui beni immobili appartenuti (o appartenenti) al de cuius
Quelle elencate sono solo le principali indagini eseguibili, su cui peraltro lo Studio potrà fornire supporto grazie alle banche dati telematiche di cui dispone e alla collaborazione con Agenzia Investigativa e con Professionisti dei vari settori di volta in volta interessati.

 

18) COSA POSSO FARE AUTONOMAMENTE?
Pochissime azioni.
- richiedere il certificato di morte;
- presentarsi dinanzi al Comune per l'atto notorio in cui ci si dichiara eredi del de cuius;
- ricostruire l'albero genealogico
I primi due documenti sono essenziali per qualunque indagine. Il terzo servirà al legale in sede di colloquio.
Concorda ogni ulteriore azione/indagine con il tuo legale di fiducia.
È assurdo eseguire indagini a tappeto su qualsiasi pratica; l'intervento va di volta in volta personalizzato.

 

19) E' AMMESSA LA SUCCESSIONE ANTICIPATA?
No. Anche se esiste il così detto patto di famiglia per affrontare in particolare la problematica dell'imprenditore che intenda garantire ad un componente della famiglia la prosecuzione dell'attività aziendale.
Il patto è disciplinato dagli articoli 768 bis e seguenti del codice civile e richiede l'intervento di un Notaio.

 

20) QUALI CONSIGLI DARE A CHI INTENDE REDIGERE TESTAMENTO?
Malgrado le migliori intenzioni la prassi dimostra che i testamenti fanno litigare e rovinano perennemente i rapporti interpersonali.
Prima di redigere un testamento, quindi, sarebbe bene ponderare adeguatamente questi elementi.
In presenza di figli e/o coniuge - ma questo è solo un consiglio spassionato - sarebbe saggio affidarsi alle regole determinate dal Legislatore, regole che con assoluto buon senso tutelano tutte le parti.
E se proprio si sente la necessità di tutelare un parente, perché più meritevole o più sfortunato, si può sempre farlo alla luce del sole, con lo strumento della donazione (purchè non si ecceda la quota disponibile), e comunicando ogni azione agli altri futuri eredi, per evitare che la scoperta successiva - e spesso inattesa ed improvvisa - di un testamento produca un vertiginoso crollo di fiducia reciproco fra le parti.
In assenza di figli e/o coniuge la redazione di scheda testamentaria non produce viceversa generalmente conseguenze particolarmente infauste, in quanto ad essere "danneggiati" saranno parenti non stretti, che pertanto difficilmente facevano affidamento circa l'eredità.

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