Avvocato Francesco Biagini Valsamoggia - Bologna
Avvocato divorzista matrimonialista a Bologna
L'area prevalentemente trattata dallo Studio è il diritto di famiglia, con circa 400 casi patrocinati negli anni.
L'esperienza maturata nel settore è stata riportata in un fortunato saggio che ha venduto migliaia di copie.
La lettura del libro può essere utile per approfondire anche i risvolti psicologici della crisi familiare.
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Consigli utili per superare la separazione senza drammi
Grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni cercherò in questa sezione di rispondere alle domande più frequenti in materia di separazione ma soprattutto di fornire qualche consiglio a chi versa in questa situazione, per suggerire come muoversi, soprattutto nelle fasi iniziali ed all'interno del nucleo familiare, per fare in modo che la pratica si chiuda nella maniera più rapida, economica ed indolore possibile. Se è vero che oggi il 30% dei matrimoni falliscono, ed in alcune aree del Paese si sfiora la soglia del 40%, per cui il problema in esame è oggettivamente divenuto di massa, è altrettanto vero che c'è modo e modo di "separarsi" e la differenza la faranno prima di tutto non l'evento in sé quanto piuttosto l'approccio iniziale dei coniugi ed il contegno tenuto nella fase preliminare di gestione della posizione.
VEDEMECUM
1) IL "COLLOQUIO ORIENTATIVO"
Nella prassi molti Clienti, prima di maturare la decisione definitiva di separarsi, fissano un colloquio orientativo, per comprendere le regole fondamentali della legislazione italiana in materia di separazione e capire cosa li aspetta. Questa scelta operativa dimostra di essere valida, in quanto consente di vivere con maggiore serenità il passaggio - comunque traumatico - della separazione. Il colloquio con un legale, che può essere fissato anche dalla coppia, se la constatazione della crisi è condivisa, consente alle parti di affrontare il percorso con maggiore razionalità, grazie all'assistenza costante di un professionista abituato a gestire determinate situazioni.
Il colloquio orientativo, che comunque per sua natura ritarda il passo della separazione, è tuttavia controindicato se la crisi della coppia è irreversibile. In questa evenienza ogni giorno di ritardo potrebbe complicare la futura gestione della pratica in quanto emergerebbero sempre più prepotentemente i sentimenti di astio e rancore fra i coniugi.
E' altresì controindicato in caso di violenze endo-familiari, che è bene vengano affrontate sul nascere con fermezza e senza tentennamenti di sorta.
2) FAI LA TUA PARTE AFFINCHE' LA SEPARAZIONE SIA CONSENSUALE
La separazione consensuale è sicuramente la via maestra da battere per risolvere le crisi coniugali.
Si parla di consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo rispetto alle regole della separazione, senza rimettersi alla decisione del Giudice.
Ha molteplici vantaggi rispetto alla separazione giudiziale (o "litigiosa") e precisamente:
- ha costi assai ridotti
- si risolve in poche settimane o mesi
- il clima fra le parti rimane relativamente sereno
- i coniugi possono regolamentare tutti gli aspetti della separazione senza sottoporsi alla decisione di un terzo
- i figli, specie se minori, superano con maggiore facilità il trauma
- è possibile dividere, peraltro con benefici fiscali non indifferenti, il patrimonio comune accumulato.
La separazione giudiziale, viceversa, è una vera e propria causa e come tale può durare anni e comportare anni . Inoltre determina un grave anni interpersonali, con le ovvie conseguenze a carico dei figli. Senza dimenticare l'impossibilità in quella sede di risolvere le questioni patrimoniali relative alle comproprietà in essere, con il conseguente rischio di dover successivamente affrontare nuove cause "a cascata".
Appare quindi evidente che vada intrapresa solo in casi estremi e comunque solo dopo che i tentativi di composizione bonaria non hanno avuto alcun esito.
3) UN UNICO AVVOCATO PUO' BASTARE ...
Se la coppia ha maturato di comune accordo la decisione di separarsi è consigliabile rivolgersi, fin dal primo colloquio, ad un unico avvocato. In questo modo i tempi di definizione del procedimento sono ancor più ridotti e i costi risultano dimezzati. L'avvocato, in questo caso, assumerà un ruolo di assoluta terzietà, sarà il consulente di entrambi i coniugi e li guiderà verso le migliori soluzioni (sempre condivise) per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e non.
In caso di fissazione di colloquio congiunto, inoltre, non è necessario indagare le cause della fine della relazione coniugale ma ci si limita a prenderne atto.
La tutela della privacy del singolo e della coppia è un ulteriore elemento che depone a favore del percorso consensuale.
Va detto che la separazione consensuale può essere raggiunta anche nell'ipotesi in cui ciascuno dei coniugi nomini un proprio legale, quindi con l'intervento di due avvocati.
4) ... MA OCCORRE UNO "SPECIALISTA" DEL SETTORE
Data la particolarità della materia è consigliabile rivolgersi ad un legale che tratti prevalentemente - e non occasionalmente - il diritto di famiglia. La trattazione di queste pratiche, infatti, oltre a richiedere conoscenze specifiche, necessita di un particolare tatto da parte del Professionista, che specie nei primi colloqui deve essere anche in grado di fornire un supporto di natura psicologica al Cliente o alla coppia.
5) DIFFIDA DAI CONSIGLI DI PARENTI E AMICI ED EVITA IL "FAI DA TE"
Molto spesso parenti e amici, che magari hanno già vissuto un'esperienza analoga, condizionano pesantemente con i propri consigli i coniugi in procinto di separarsi. Questa pratica, malgrado le migliori intenzioni, è assolutamente deleteria e produce danni molto seri, in quanto vengono trasmessi convincimenti, molto spesso, del tutto fuorvianti. Bisogna infatti ricordare che ogni pratica di separazione ha una propria storia che la rende del tutto particolare; è quindi profondamente sbagliato - oltre che pericoloso - ispirarsi ad altre situazioni più o meno contigue, in quanto in ogni coppia ci sono da valutare così tante variabili (redditi, proprietà immobiliari, risparmi, figli, condizioni di salute, posizioni debitorie, etc.) che la regolamentazione che ne uscirà sarà giocoforza un unicum. Da evitare anche il "fai da te", ovverosia l'approfondimento maniacale della materia tramite lo studio di articoli pubblicati su internet. Anche in questo caso, infatti, c'è il rischio di farsi inutili illusioni o al contrario di tormentarsi per insussistenti problematiche. La cosa migliore da fare, quindi, è rivolgere tutte le domande al Professionista che viene incaricato dell'assistenza; egli, dopo aver analizzato tutte le peculiarità del caso, e dopo un primo colloquio della durata di 1 o 2 ore, sarà in grado di formulare il proprio responso e di chiarire al Cliente ogni aspetto. Al più, prima del colloquio, può essere utile una lettura degli articoli del codice civile.
6) RISPETTA I DOVERI CONIUGALI FINO ALLA SEPARAZIONE
La fine del rapporto di coppia non giustifica il venir meno ai doveri coniugali. È quindi opportuno (se non addirittura doveroso) continuare a coabitare, contribuire ai bisogni della famiglia e più in generale garantirsi il rispetto reciproco. Errori comportamentali, soprattutto se commessi nelle fasi iniziali, finiscono per surriscaldare gli animi. E il clima con cui le parti arrivano alla separazione è decisivo rispetto alle sorti della separazione stessa.
7) QUANDO CI SONO VIOLENZE DOMESTICHE
La vittima non deve mai sottovalutarle o, peggio, tollerarle. Specularmente l'autore delle stesse deve sapere che non potrà mai trovare nel proprio legale una sponda.
Peraltro va detto che al di là degli ovvi risvolti penalistici esiste una normativa civilistica molto efficace per sanzionare tali condotte (ordine di protezione contro gli abusi familiari). In parole povere il Giudice ha la facoltà di provvedere immediatamente, in via urgente, prima ancora di sentire il coniuge (o convivente) responsabile delle condotte illecite il suo allontanamento, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi e l'obbligo di versare un contributo di mantenimento. La procedura si radica in pochi giorni e si conclude in poche settimane ma soprattutto può essere introdotta a prescindere dalla domanda di separazione (spesso la anticipa).
8) CHE COS'E' L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?
È quella pronuncia del Tribunale, emessa al termine della causa giudiziale, con cui si accerta che la separazione è dipesa da "colpa" di uno dei due (o di entrambi).
Il giudizio di addebito, senza alcuna pretesa di esaurire la casistica, oltre che sull'adulterio, può fondarsi sull'abbandono del tetto coniugale, sulle violenze domestiche, sulle ingiurie gravi, sulle minacce, sulla mancanza di lealtà, sull'assenza di collaborazione, sul divieto di mantenere rapporti con la famiglia d'origine, sul rifiuto dei rapporti sessuali, sull'atteggiamento autoritario e prevaricatorio, sulla mancata o insufficiente contribuzione ai bisogni della famiglia. Ogni condotta, tuttavia, va valutata concretamente e contestualizzata, in quanto quelle descritte sono fattispecie che solo astrattamente possono portare al giudizio di colpa.
9) QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?
Il coniuge cui sia addebitata la separazione perde i diritti ereditari e non può domandare un contributo personale di mantenimento.
In caso di addebito, infine, può essere comminata la "sanzione" del pagamento delle spese processuali (che altro non significa se non l'obbligo di rifondere alla controparte le spese per l'assistenza legale ricevuta in giudizio).
10) POSSO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI AL CONIUGE?
Negli ultimi tempi si è sviluppato un filone giurisprudenziale - anche di Cassazione - che ammette, dinanzi alle violazioni più gravi dei doveri coniugali, il risarcimento del danno. Si parla tecnicamente di illecito endo-familiare. Il rischio di un abuso di tale strumento, che dovrebbe configurarsi come eccezionale, è concreto. Va quindi rimarcato che il risarcimento del danno non è affatto la regola, ma piuttosto una (rara) eccezione.
In ogni caso la richiesta suddetta è incompatibile con la via consensuale, laddove al più è possibile assumere impegni all'elargizione di somme di denaro per spirito di liberalità e non sulla base di asseriti illeciti.
Dovendo tale domanda essere proposta in via giudiziale si sono già descritte precedentemente tutte le controindicazioni del caso.
11) A CHI VERRANNO AFFIDATI I FIGLI?
Visitando la pagina "affidamento figli" troverete le più importanti delucidazioni in materia.
12) E' POSSIBILE SEPARARSI E RIMANERE CONVIVENTI?
Sicuramente non è vietato.
Esistono quindi coppie che, per il risicato bilancio domestico o per altre ragioni in senso lato esistenziali, decidono di formalizzare lo stato di separazione pur rimanendo conviventi.
La strada in questione è battuta in casi eccezionali e solo quando il clima all'interno della coppia è assolutamente civile.
Non ci sono particolari controindicazioni, a parte il fatto che qualora dovesse successivamente cessare la convivenza accorerà rideterminare le condizioni dell'accordo.
13) A CHI VERRA' ASSEGNATA LA CASA? QUALI SONO LE CONSEGUENTE ECONOMICHE DELLA SEPARAZIONE? COSA CAMBIA SE SONO IN SEPARAZIONE O COMUNIONE DEI BENI? DEVO PAGARE UN CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO?
Queste sono esattamente le domande da NON farsi.
Primo: perché in caso di accordo consensuale tutte le regole vengono determinate dalle parti e non dalla legge (le parti debbono solo rispettare, con la guida dell'avvocato, i diritti così detti indisponibili, essenzialmente quelli inerenti i figli). Per cui la domanda che debbono porsi i coniugi in procinto di compiere il passo non è "cosa prevede la legge?" ma piuttosto "quali regole riteniamo giusto sottoscrivere?".
Secondo: perché è impossibile fornire una risposta a priori senza entrare in tecnicismi e senza risultare approssimativi. Le risposte variano infatti in maniera sensibile da caso a caso, per cui sarebbe assolutamente fuorviante fornire un resoconto astratto o, peggio, semplicistico. Per comprendere cosa prevede la legge relativamente alle tematiche descritte è indispensabile affrontare un approfondito colloquio. Solo successivamente è possibile fornire un responso e formulare un attendibile parere professionale, oltre che un giudizio di natura prognostica circa il più probabile esito della pratica. Questi dubbi vanno quindi necessariamente risolti in sede di colloquio.
INFO UTILI
1) COME SI SVOLGE LA PROCEDURA CONSENSUALE?
La separazione consensuale può oggi seguire tre strade, a seconda dei casi:
a- L'accordo in Tribunale: è l'iter classico e tradizionale. I coniugi raggiungono l'accordo (con un legale per entrambi o uno per parte) dopo di che si rivolgono al Tribunale per l'avallo
b- La Negoziazione assistita: le parti raggiungono l'accordo con l'assistenza dei rispettivi avvocati e senza il successivo ricorso al Tribunale. Occorre un legale per parte
c- L'accordo innanzi al Sindaco: le parti raggiungono l'accordo dinanzi il Sindaco competente. Non sempre questa via, apparentemente la più snella, è praticabile. Si veda punto seguente.
Chiedi consiglio al tuo legale di fiducia prima di decidere quale strada intraprendere per la separazione.
2) QUANDO LA COPPIA PUO' SEPARARSI CONSENSUALMENTE DAVANTI AL SINDACO?
Quando non vi sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti è possibile formalizzare lo stato di separazione innanzi al Sindaco.
L'assistenza del legale non è vietata, ma semplicemente facoltativa. Nulla osta che le parti optino per la separazione recandosi in Municipio ma si facciano comunque affiancare/assistere da un professionista, il che è peraltro sempre consigliabile, attesa la complessità della materia del diritto di famiglia e la delicatezza dei diritti in questione.
Va detto che l'accordo davanti al Sindaco non può prevedere patti di trasferimento patrimoniale.
Se quindi vi sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti o se sono necessari trasferimenti patrimoniali bisognerà necessariamente optare per la negoziazione assistita o per l'accordo da omologarsi in Tribunale.
3) QUANTE VOLTE DOVRO' QUINDI RECARMI IN TRIBUNALE?
Nel caso di percorso consensuale le incombenze sono pressoché sempre evase dai soli avvocati.
Nel caso di contenzioso almeno una volta è invece indispensabile recarsi dinanzi al Giudice.
4) QUALI DOCUMENTI DEVO REPERIRE?
Se la pratica è consensuale il legale domanderà i soli documenti necessari per fornire una generica ricostruzione dei redditi e delle proprietà di ciascuno.
Se la procedura è contenziosa sarà invece necessario ricostruire in maniera specifica e analitica redditi e proprietà e quindi produrre dichiarazioni reddituali, estratti conto, visure, etc
5) LE PRONUNCE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA SONO IRREVOCABILI?
No. Se sopraggiungono giustificati motivi il Tribunale può modificare in qualsiasi momento le statuizioni.
Si dice che in diritto di famiglia non si forma mai il giudicato definitivo.
Esistono quindi procedure di revisione sia nell'ipotesi di percorso consensuale sia nell'ipotesi di definizione contenziosa.
Anche i procedimenti di modifica possono concludersi con l'accordo delle parti (nelle forme descritte al punto 1) o, in difetto, con una pronuncia del Tribunale.
6) E' VERO CHE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA CI SONO AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI?
Si, sia per ciò che riguarda i beni mobili registrati (auto, moto, etc) sia per ciò che riguarda gli immobili.
I benefici sono ottenibili solo nel percorso consensuale.
Per ulteriori informazioni al riguardo contatta il tuo legale di fiducia, dal momento che la prassi è differente da Foro a Foro, specie per ciò che concerne i trasferimenti immobiliari.
7) E I DIRITTI EREDITARI?
I diritti ereditari cessano unicamente con la pronuncia di divorzio, mentre i coniugi semplicemente separati hanno i medesimi diritti di quelli sposati.
È possibile, questo si, redigere un testamento per ridurre la quota a favore del coniuge, ma sempre rispettando la quota riservata allo stesso dalla legge. Si parla in questo caso di erede legittimario. Per ulteriori informazioni al riguardo visita la pagina "testamento e successione"
8) NON GLI/LE DO' LA SEPARAZIONE
Nel nostro ordinamento, non è necessario il consenso di entrambi per addivenire a separazione.
Semplicemente, se uno dei due si oppone, si radicherà il procedimento contenzioso e sarà impraticabile la via consensuale.
9) NON HO PIU' NOTIZIE DEL CONIUGE, POSSO SEPARARMI UGUALMENTE?
Specie negli ultimi anni, con l'aumento dei matrimoni fra cittadini italiani e stranieri, accade di ricevere clienti che non hanno più notizie del coniuge in quanto rientrato in madre patria.
Anche in questi casi è possibile chiedere la separazione, tuttavia è preclusa ovviamente la via consensuale (mancando la controparte) e risulterà necessario procedere giudizialmente.
10) E SE MALGRADO TUTTO DOVESSI FINIRE IN CAUSA DOVREI QUINDI ATTENDERE ANNI PRIMA DI AVERE DELLE REGOLE?
Fortunatamente no.
In materia di diritto di famiglia è previsto che il Tribunale, subito dopo la prima udienza, emetta i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Si tratta di una pronuncia interlocutoria ma immediatamente esecutiva, che potrà essere confermata o modificata con la sentenza finale, all'esito dell'attività istruttoria.
Anche il provvedimento provvisorio può essere modificato in corso di causa, o con lo strumento del reclamo alla Corte d'Appello o con una istanza ad hoc al Giudice designato per la trattazione.
STATISTICHE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Può risultare utile ed opportuno riportare alcune delle principali statistiche in materia di separazione e divorzio, sempre allo scopo di orientare la Clientela che deve affrontare tale passo (per ulteriori approfondimenti sugli studi relativamente al matrimonio, alla separazione ed al divorzio si consulti il portale www.istat.it, aggiornato ogni anno.
IL PERCORSO CONSENSUALE: in Italia l'85% delle coppie segue il percorso della separazione consensuale, mentre solo il 15% opta per la giudiziale. Va detto che il 13,1% delle separazioni registrano il mutamento del rito in corso di causa (mutamento del rito significa che i coniugi, dopo aver optato per la via giudiziale, o "litigiosa", si ravvedono successivamente raggiungendo un accordo).
I TEMPI: Se la via consensuale (quella dell'omologa) consente di arrivare alla definizione nel giro di poche settimane, il rito giudiziale richiede per esaurirsi 1 o 2 anni di media.
I FIGLI: il 72% delle separazioni riguardano coppie con figli (e nel 55% dei casi gli stessi hanno meno di 11 anni). La comunicazione ai figli dovrebbe essere eseguita con cautela, da ambedue i genitori e possibilmente con l'ausilio di uno psicologo. Esistono centri pubblici (definiti di "mediazione familiare") che forniscono in maniera gratuita tale servizio di supporto alla coppia.
L'ADDEBITO: Solo nel 20% dei casi in cui le parti finiscono in causa la sentenza decreta l'addebito della separazione a carico dell'uno o dell'altro. Nell'altro 80% il Tribunale sancisce esclusivamente l'intollerabilità della convivenza. Il processo, detta in altri termini, si conclude senza vincitori né vinti.
SEPARARSI NON E' MAI STATO COSI' FACILE. QUINDI (NON) FATELO
IL LIBRO
Anni di contatto quotidiano con relazioni finite, dolori, frustrazioni, paure, dubbi amletici, ma anche improvvise rinascite hanno fatto sorgere il desiderio, per certi versi anche l'esigenza, di raccogliere le idee in un libro.
Chi affronta una pratica di separazione non cerca infatti solo un professionista che gli spieghi "cosa dice la legge", che gli illustri i suoi diritti e doveri. Quello è ovvio che avvenga.
Chi si separa è anche - se non soprattutto - desideroso di comprendere quello che gli sta accadendo, e perchè sta accedendo proprio a lui/lei.
Vuole capire perchè è così complicato lasciare o doloroso essere lasciati; perchè ha tradito o è stato tradito; se la sua relazione è davvero arrivata al capolinea; il ruolo che può avere uno psicologo nella fase della crisi; come rapportarsi nei confronti dei figli, degli amici, dei parenti; perchè la sua relazione si è trascinata stancamente per anni senza che nessuno dei due assumesse alcuna iniziativa. Per salvarlo, il matrimonio, o per archiviarlo definitivamente.
Approfondire questi aspetti, così come leggere le storie, magari simili alla propria, di chi ci è già passato, può aiutare il coniuge a sviscerare anche il lato psicologico, non solo quello giuridico. Sapendo che il primo conta esattamente come il secondo. O, forse, di più ancora.
Qualcuno ha scritto che "Il primo passo verso il cambiamento è la consapevolezza. Il secondo passo è l'accettazione. Il terzo passo è l'azione" (N. Branden).
Lo scopo del testo è quello di far sì che il lettore, dopo aver sfogliato l'ultima pagina, possa raggiungere più agevolmente i primi due obiettivi.
Per il terzo, invece, c'è sempre l'avvocato.
Per visitare il sito del libro: