Avvocato Francesco Biagini Valsamoggia - Bologna
Avvocato divorzista matrimonialista a Bologna
L'area prevalentemente trattata dallo Studio è il diritto di famiglia, con circa 400 casi patrocinati negli anni.
L'esperienza maturata nel settore è stata riportata in un fortunato saggio che ha venduto migliaia di copie.
La lettura del libro può essere utile per approfondire anche i risvolti psicologici della crisi familiare.
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Prima di affrontare la pratica di divorzio
Attraverso questo breve lavoro cercherò di spiegare in maniera semplice a cosa vanno incontro i coniugi che si apprestano a domandare il divorzio.
LE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI DIVORZIO
1) QUANDO POSSO CHIEDERE IL DIVORZIO?
Il divorzio può essere chiesto:
- dopo sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti il Presidente del Tribunale nell'ipotesi di separazione consensuale (o di separazione giudiziale trasformata in consensuale)
- dopo dodici mesi, sempre dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, nella procedura di separazione giudiziale.
I termini non variano nell'ipotesi di separazione conclusasi mediante negoziazione assistita o dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In questi casi i termini decorrono dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In alcuni casi eccezionali (impotenza, attentato alla vita dell'altro coniuge, condanna penale per specifici reati, etc.) è possibile chiedere il divorzio senza passare per la fase intermedia della separazione (art.3 della legge sul divorzio).
2) CI SONO DIFFERENZE SE IL MATRIMONIO ERA CIVILE O RELIGIOSO?
No. La procedura è identica.
Semplicemente in caso di matrimonio civile si domanda unicamente lo scioglimento del vincolo.
In caso di matrimonio religioso si domanda la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
3) IL DIVORZIO RICALCA SEMPRE LA REGOLAMENTAZIONE ASSUNTA IN SEDE DI SEPARAZIONE?
Il divorzio, nel nostro ordinamento, ha una regolamentazione indipendente e quindi in linea teorica tutte le condizioni assunte in sede di separazione possono essere rinegoziate.
Tuttavia, specie quando sono trascorsi pochi anni dalla separazione, sono i coniugi stessi a chiedere che le condizioni rimangano pressoché inalterate, soprattutto se la separazione ha garantito un buon equilibrio nei rapporti patrimoniali e non (mi riferisco al rapporto con i figli).
4) I CONIUGI POSSONO ESSERE ASSISTITI DA UN UNICO AVVOCATO?
Se la coppia ha maturato di comune accordo di procedere con il divorzio non solo è possibile ma è consigliabile rivolgersi, fin dal primo colloquio, ad un unico avvocato. In questo modo i tempi di definizione del procedimento sono ancor più ridotti e i costi risultano dimezzati.
L'avvocato, in questo caso, sarà il consulente di entrambi i coniugi e li guiderà alle migliori soluzioni (sempre condivise) per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e non. Data la particolarità della materia è bene rivolgersi ad un legale che tratti prevalentemente il diritto di famiglia. La trattazione di queste pratiche, infatti, richiede conoscenze specifiche.
5) QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE FRA DIVORZIO CONGIUNTO E CONTENZIOSO?
Come per la separazione le differenze sono marcate.
Si parla di divorzio congiunto quando i coniugi, consigliati dal legale, raggiungono un accordo senza rimettersi alla decisione del Giudice. Ha molteplici vantaggi rispetto al divorzio contenzioso (o "litigioso") e precisamente:
- ha costi assai ridotti
- si risolve in poche settimane o mesi
- il clima fra le parti rimane relativamente sereno
- i coniugi possono regolamentare tutti gli aspetti del divorzio senza sottoporsi alla decisione di un terzo
- i figli, specie se minori, superano con maggiore facilità il trauma
- è possibile dividere, peraltro con benefici fiscali non indifferenti, il patrimonio comune accumulato ed eventualmente non diviso in sede di separazione.
Il divorzio contenzioso, viceversa, è una vera e propria causa e come tale può durare anni e comportare costi assai elevati. Inoltre determina un grave inasprimento dei rapporti interpersonali, con le ovvie conseguenze a carico dei figli. Senza dimenticare l'impossibilità in quella sede di risolvere le questioni patrimoniali relative alle comproprietà eventualmente tuttora in essere, con il conseguente rischio di dover successivamente affrontare nuove cause "a cascata".
Appare quindi evidente che vada intrapreso solo in casi estremi e comunque solo dopo che i tentativi di composizione bonaria non hanno avuto alcun esito.
6) CHE COS'E' L'ASSEGNO DIVORZILE?
È quella somma che uno dei due coniugi può essere costretto (o può decidere di impegnarsi) a versare alla controparte nel caso in cui i redditi, o più in generale le condizioni economico/patrimoniali, siano profondamente diversi. In linea teorica l'assegno divorzile potrebbe essere concesso anche a favore del coniuge cui sia stata addebitata la separazione.
Il Giudice, nel percorso contenzioso, a fronte di tale richiesta di una parte, deve infatti considerare i seguenti parametri: condizioni economico patrimoniali dei coniugi (redditi e patrimonio), ragioni della decisione, contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio, durata del matrimonio, eventuali rinunce alla realizzazione personale. Si parla oggi e più propriamente di criteri assistenziale, perequativo, compensativo. L'assegno può essere corrisposto anche in un'unica soluzione. Si parla in tali casi di una tantum. Il soggetto che riceve questa corresponsione di denaro rinuncia a reclamare successivamente altri diritti. Il diritto di percepire l'assegno divorzile cessa se il beneficiario passa a nuove nozze. L'assegno divorzile non va confuso con il contributo al mantenimento dei figli eventualmente previsto a favore del genitore con cui gli stessi convivono esclusivamente o prevalentemente.
7) HO DIRITTO DI DOMANDARE LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' IN CASO DI DECESSO DEL CONIUGE?
La legge (Art.9) stabilisce che il coniuge, se non è passato a nuove nozze e se è titolare di assegno di mantenimento, ha diritto alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità il Tribunale provvederà a suddividere l'ammontare fra gli aventi diritto.
8) HO DIRITTO A DOMANDARE IL TFR ?
La legge (art.12 bis) stabilisce che il coniuge, se non è passato a nuove nozze e se è titolare di assegno di mantenimento, ha diritto a una percentuale del T.F.R. pari al 40%, in riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale diritto spetta anche se il T.F.R. viene erogato dopo la sentenza di divorzio.
INFO UTILI
1) COME SI SVOLGE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CONGIUNTO?
Il divorzio congiunto può oggi seguire tre strade, a seconda dei casi:
a- Sentenza del Tribunale a seguito di presentazione di ricorso congiunto: è l'iter classico e tradizionale. I coniugi raggiungono l'accordo guidati dal legale (o dai rispettivi legali) dopo di che lo depositano in Tribunale affinchè sia recepito dalla sentenza che conclude il procedimento
b- La Negoziazione assistita: le parti raggiungono l'accordo con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Se la negoziazione rispetta i requisiti di legge e va quindi a buon fine non è prevista la trattazione della causa in Tribunale, bensì altri adempimenti burocratici essenzialmente a carico dell'avvocato per regolarizzare l'accordo stesso e renderlo efficace e cogente
c- L'accordo innanzi al Sindaco: le parti raggiungono l'accordo dinanzi il Sindaco competente. Non sempre questa via, apparentemente la più snella, è praticabile. Si veda punto seguente.
Chiedi consiglio al tuo legale di fiducia prima di decidere quale strada intraprendere per il divorzio congiunto.
2) QUANDO LA COPPIA PUO' DIVORZIARE DAVANTI AL SINDACO?
Quando non vi sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti è possibile formalizzare il divorzio innanzi al Sindaco.
L'assistenza del legale non è vietata, ma semplicemente facoltativa. Nulla osta che le parti optino per il divorzio recandosi in Municipio ma si facciano comunque affiancare/assistere da un professionista, il che è peraltro sempre consigliabile, attesa la complessità della materia del diritto di famiglia e la delicatezza dei diritti in questione.
Va detto che l'accordo davanti al Sindaco non può prevedere patti di trasferimento patrimoniale.
Se quindi vi sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti o se sono necessari trasferimenti patrimoniali bisognerà necessariamente optare per la negoziazione assistita o per il ricorso in Tribunale.
3) QUANTE VOLTE DOVRO' QUINDI RECARMI IN TRIBUNALE?
Nel caso di divorzio congiunto la coppia andrà in Tribunale soltanto una volta (per confermare la volontà davanti al Giudice) o nessuna volta (in caso di accordo davanti al Sindaco o di negoziazione assistita andata a buon fine). Esiste peraltro la possibilità di rinunciare alla comparizione in Tribunale, e quindi di delegare all'avvocato ogni incombenza.
Nel caso di contenzioso è possibile essere convocati dal Giudice per l'interrogatorio formale oltre che per la prima udienza di comparizione e quindi si può arrivare a 2 presenze in aula.
Queste sono le presenze obbligatorie, ma la parte ha comunque sempre il diritto di presenziare alle udienze di trattazione.
4) QUANTI E QUALI DOCUMENTI DEVO REPERIRE?
Se la pratica è congiunta il legale domanderà i soli documenti necessari per fornire una generica ricostruzione dei redditi e delle proprietà di ciascuno.
Se la procedura è contenziosa sarà invece necessario ricostruire in maniera specifica e analitica redditi e proprietà e quindi produrre dichiarazioni reddituali, estratti conto, visure, etc
Altri documenti utili da produrre in sede contenziosa saranno segnalati dal legale, qualora le circostanze lo richiedessero.
5) LE PRONUNCE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA SONO IRREVOCABILI?
No. Se sopraggiungono giustificati motivi il Tribunale può modificare in qualsiasi momento le statuizioni.
Si dice che in diritto di famiglia non si forma mai il giudicato definitivo.
Esistono quindi procedure di revisione sia nell'ipotesi di percorso congiunto sia nell'ipotesi di definizione contenziosa.
Anche i procedimenti di modifica possono concludersi con l'accordo delle parti (nelle forme descritte al punto 1) o, in difetto, con una pronuncia del Tribunale.
Sono comunque tendenzialmente molto più rapidi delle cause ordinarie, avendo una durata (anche in caso di contenzioso) di pochi mesi.
6) E' VERO CHE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA CI SONO AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI?
Si, sia per ciò che riguarda i beni mobili registrati (auto, moto, etc) sia per ciò che riguarda gli immobili.
I benefici sono ottenibili solo nel percorso congiunto.
Per ulteriori informazioni al riguardo contatta il tuo legale di fiducia, dal momento che la prassi è differente da Foro a Foro, specie per ciò che concerne i trasferimenti immobiliari.
7) E I DIRITTI EREDITARI?
I diritti ereditari cessano unicamente con il divorzio, mentre i coniugi semplicemente separati hanno i medesimi diritti di quelli sposati. Si parla in questo caso di erede legittimario. Per ulteriori informazioni al riguardo visita la pagina "testamento e successione"
8) NON GLI/LE DO' IL DIVORZIO
Nel nostro ordinamento, non è necessario il consenso di entrambi per addivenire a divorzio.
Semplicemente, se uno dei due si oppone, si radicherà il procedimento contenzioso e sarà impraticabile la via congiunta.
9) NON HO PIU' NOTIZIE DEL CONIUGE, POSSO DIVORZIARE UGUALMENTE?
Specie negli ultimi anni, con l'aumento dei matrimoni fra cittadini italiani e stranieri, accade di ricevere clienti che non hanno più notizie del coniuge in quanto rientrato in madre patria.
Anche in questi casi è possibile chiedere il divorzio, tuttavia è preclusa ovviamente la via congiunta (mancando la controparte) e risulterà necessario procedere giudizialmente.
10) E SE MALGRADO TUTTO DOVESSI FINIRE IN CAUSA DOVREI QUINDI ATTENDERE ANNI PRIMA DI AVERE DELLE REGOLE?
Fortunatamente no.
In materia di diritto di famiglia è previsto che il Tribunale, subito dopo la prima udienza, emetta i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Si tratta di una pronuncia interlocutoria ma immediatamente esecutiva, che può essere confermata o modificata con la sentenza finale, all'esito dell'attività istruttoria, che per sua natura è lunga e complessa.
Anche il provvedimento provvisorio può essere modificato in corso di causa.
SEPARARSI NON E' MAI STATO COSI' FACILE. QUINDI (NON) FATELO
IL LIBRO
Anni di contatto quotidiano con relazioni finite, dolori, frustrazioni, paure, dubbi amletici, ma anche improvvise rinascite hanno fatto sorgere il desiderio, per certi versi anche l'esigenza, di raccogliere le idee in un libro.
Chi affronta una pratica di separazione non cerca infatti solo un professionista che gli spieghi "cosa dice la legge", che gli illustri i suoi diritti e doveri. Quello è ovvio che avvenga.
Chi si separa è anche - se non soprattutto - desideroso di comprendere quello che gli sta accadendo, e perchè sta accedendo proprio a lui/lei.
Vuole capire perchè è così complicato lasciare o doloroso essere lasciati; perchè ha tradito o è stato tradito; se la sua relazione è davvero arrivata al capolinea; il ruolo che può avere uno psicologo nella fase della crisi; come rapportarsi nei confronti dei figli, degli amici, dei parenti; perchè la sua relazione si è trascinata stancamente per anni senza che nessuno dei due assumesse alcuna iniziativa. Per salvarlo, il matrimonio, o per archiviarlo definitivamente.
Approfondire questi aspetti, così come leggere le storie, magari simili alla propria, di chi ci è già passato, può aiutare il coniuge a sviscerare anche il lato psicologico, non solo quello giuridico. Sapendo che il primo conta esattamente come il secondo. O, forse, di più ancora.
Qualcuno ha scritto che "Il primo passo verso il cambiamento è la consapevolezza. Il secondo passo è l'accettazione. Il terzo passo è l'azione" (N. Branden).
Lo scopo del testo è quello di far sì che il lettore, dopo aver sfogliato l'ultima pagina, possa raggiungere più agevolmente i primi due obiettivi.
Per il terzo, invece, c'è sempre l'avvocato.
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