Avvocato Bologna | Studio Legale Diritto Civile
Attenzione!
È possibile fissare appuntamenti di persona o in video-chiamata. Per concordare data e ora scrivete a info@avvocatobiagini.it o telefonate allo 051-832684
Avvocato Bologna | Avvocato Modena Avvocato Bologna | Avvocato Modena Studio legale Bologna Studio Legale Modena Avvocato separazione Avvocato divorzio Affidamento figli Coppie di fatto Testamento e successione Amministrazione di sostegno Sfratto Recupero crediti Adozione Infortunistica medica Infortunistica stradale Cittadinanza Studio Legale Bologna | Studio Legale Modena Processo civile Pareri legali online News
Avvocato Bologna | Studio Legale Bologna
RISARCIMENTO DANNI DA ERRORE MEDICO. RESPONSABILITA' A.S.L.
giovedì 05 marzo 2015 - 09:38

Errore del medico di base: anche l'Asl è responsabile.

 

Il caso: un paziente non si sente bene, chiama il medico di base e questi effettua la visita con estremo ritardo e prescrive cure del tutto inadeguate.
Le conseguenze per il malato sono molto gravi (ischemia e danni irreparabili) e l'Asl viene condannata dalle Corti di Merito al risarcimento dei danni. La causa approda quindi in Cassazione.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione (pronuncia n.6243/2015) stabilisce che "L'Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge". La Suprema Corte ha quindi ritenuto che sussista un'obbligazione dell'Asl a fornire ai cittadini la prestazione sanitaria (entro i limiti previsti dal S.S.N.).

In precedenza il solo a rispondere per gli errori commessi era il medico di base, come libero professionista, senza vincoli di dipendenza con l'Asl.
Asl e medico di base, alla luce di questa pronunzia, sarebbero quindi entrambi responsabili, in solido, per eventuali errori.

 

Marzo 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

RISARCIMENTO DANNI PER ILLECITO ENDO-FAMILIARE. RESPONSABILITA' DEL GENITORE VERSO IL FIGLIO
giovedì 05 febbraio 2015 - 09:39

Fare il genitore è un dovere. Pena, il risarcimento dei danni

 

Il caso: la figlia naturale cita in giudizio il padre chiedendo di essere risarcita per i danni derivanti da omesso mantenimento, assistenza e istruzione, ritenendolo responsabile di non avere adempiuto ai doveri genitoriali. L'uomo, fra le altre cose, viene condannato dalle Corti di Merito al pagamento di euro 50.000 a titolo di risarcimento e ricorre quindi in Cassazione.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione (pronuncia n.3079/2015) respinge il ricorso del padre.
Per quanto qui rileva, la Corte conferma la condanna al risarcimento in favore della figlia, sulla base di queste argomentazioni. "Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un' immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in particolare articoli 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela."

Di qui la conferma del risarcimento del danno, in senso lato, morale. Questa fattispecie, di recente introduzione giurisprudenziale, va sotto il nome di illecito endo-familiare.

 

Febbraio 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIRITTI DEI CONVIVENTI. NESSUN RISARCIMENTO ALLA FINE DELLA RELAZIONE
venerdì 03 gennaio 2014 - 09:40

Fine della convivenza. Nessun diritto alla restituzione di somme versate nel corso della stessa

 

Il caso: due persone convivono per cinque anni e da questa relazione nasce anche un figlio.
Finita la convivenza l'uomo sollecita alla compagna la restituzione di una somma consistente (60.000 euro).
Sostiene di averla versata nel corso del tempo sul conto corrente intestato alla donna, con la sola finalità di farle amministrare i risparmi nella maniera più proficua.
Lei argomenta di avere rinunciato al proprio lavoro, molto remunerativo, per seguire il compagno all'estero. La somma ricevuta dal convivente avrebbe quindi rappresentato una sorta di compensazione per il mancato guadagno.
Tribunale e Corte d'Appello danno ragione all'uomo, ma non la Cassazione.

 

La sentenza: La Corte (sentenza 22/1/2014 n.12779) ritiene che "eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo. I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza".

 

In sostanza se un convivente contribuisce a favore dell'altro adempie semplicemente al proprio dovere di assistenza morale e materiale, nell'ambito del rapporto affettivo che si è venuto a creare con la convivenza more uxorio..
E non ha alcun diritto ad alcuna restituzione nel momento in cui la convivenza abbia a cessare.
La pronuncia è nel solco di altri precedenti in materia di così dette obbligazioni naturali.

 

Gennaio 2014

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

 1  2  3  4  5  6 
PORTALE SOTTOPOSTO A MONITORAGGIO ANTI-PLAGIO.
È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE, TOTALE O PARZIALE, ANCHE IN STRALCIO DEI CONTENUTI DI TUTTE LE SEZIONI.
OGNI ILLECITO SARÀ PERSEGUITO IN SEDE CIVILE E PENALE E POTRÀ ESSERE SEGNALATO ALLA POLIZIA POSTALE.
SI RAMMENTA LA RESPONSABILITÀ SIA DEL WEBMASTER CHE DOVESSE PRELEVARE INDEBITAMENTE I CONTENUTI DI QUESTO SITO CHE DEL TITOLARE DEL DOMINIO CHE DOVESSE OSPITARLI.