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IL GENITORE SEPARATO NON HA L'OBBLIGO DI VEDERE IL FIGLIO
sabato 12 dicembre 2020 - 09:32

IL CASO

 

In seguito alla separazione di una coppia il figlio minore rimane a vivere con la madre.

 

Il padre si rifiuta di fare visita al figlio e per questo comportamento il Tribunale in primo grado stabilisce che debba pagare 100 euro alla madre per ogni futuro inadempimento "all'obbligo di incontrare il figlio".

 

La Corte d'Appello conferma il provvedimento di primo grado e il padre ricorre in Cassazione, sostenendo che la visita non può costituire un obbligo, ma va lasciata alla sua discrezionalità.

 

LA SENTENZA

 

Con ordinanza Ordinanza 5 dicembre 2019 - 6 marzo 2020, n. 6471 la Suprema Corte ha accolto il ricorso del genitore non affidatario con queste motivazioni:

 

-il diritto/dovere di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato ..è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e... non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.

 

Ciò non esclude ovviamente che, qualora il comportamento sanzionato permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti quali la decadenza della responsabilità genitoriale.
La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e anche l'ipotetico risarcimento del danno in favore del figlio.

 

DICEMBRE 2020

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

FINE DELLA CONVIVENZA E RICHIESTE RESTITUTORIE
sabato 12 dicembre 2020 - 09:28

IL CASO

 

Al termine di una convivenza protrattasi per venti anni una coppia si lascia.
L'uomo ricorre in giudizio per chiedere la restituzione della somma di 500mila euro data all'ex compagna, per l'acquisto di immobili che avevano effettuato insieme, prima che il loro rapporto cessasse.
Il Tribunale accoglie la sua domanda, ravvisando nella fattispecie un' "azione di arricchimento senza causa" dell'ex compagna.
Il caso, su impulso dell'ex compagna, giunge infine in Cassazione, in quanto ella ritiene che la somma non sia da restituire in quanto costituente adempimento di obbligazione naturale.

 

LA SENTENZA

 

La Suprema Corte, con Sentenza 3 febbraio 2020, n. 2392 respinge il ricorso, dando quindi ragione nella fattispecie all'uomo, sulla base di queste considerazioni:

 

- Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale (come tale, quindi, irripetibile, cioè non soggetta all'obbligo di futura restituzione) a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del soggetto che la eroga

 

- Sussiste invece il diritto a ricevere indietro le erogazioni se travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. Come nella fattispecie

 

DICEMBRE 2020

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

SEPARAZIONE E AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
martedì 01 ottobre 2019 - 19:11

Una coppia (è marzo del 2018) si separa consensualmente. I coniugi si accordano per la messa in vendita dell'immobile acquistato congiuntamente 3 anni prima.
La vendita si concretizza nel mese di giugno del 2018, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della ‘prima casa'.
La coniuge separata interpella l'Agenzia delle Entrate: chiede di conoscere se detta cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell'accordo di separazione, comporti la decadenza dalle agevolazioni (evidenziando anche che è nella impossibilità economica di effettuare un nuovo acquisto immobiliare entro i termini previsti dalla legge e tali da poter mantenere i benefici fiscali di cui ha fruito).

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

-La Legge prevede che le agevolazioni per l'acquisto della "prima Casa" decadono, di regola, "nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa' e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale".
-Esistono però disposizioni agevolative previste dalla legge per i casi di divorzio o di separazione: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ...sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" .
-Va evidenziata l'ordinanza n.7966/2019 della Corte di Cassazione secondo cui le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa "vanno estese anche all'ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo".

Sulla base di queste argomentazioni l''Agenzia delle Entrate ha ritenuto che " la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie),non comporta la decadenza dal relativo beneficio

 

Settembre 2019

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

FOTO MINORI SUL WEB: MEGLIO EVITARE.
mercoledì 20 febbraio 2019 - 11:42

Il caso: Una coppia è separata, con due figli in tenera età. I bambini vivono con la madre, il padre si rivolge al Tribunale per chiedere modifiche riguardo alla loro residenza. Incidentalmente lamenta altresì che la donna ha pubblicato sui social fotografie dei figli, contro il parere del medesimo.

 

La sentenza: Il Tribunale (siamo a Mantova) ha ordinato alla madre di "non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere, immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite".
Queste le motivazioni:
- "l'inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l'opposizione di uno dei genitori integra violazione di norme... che riguardano la tutela dell'immagine... e la tutela della riservatezza dei dati personali" .
- " l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line".

Al di là della pronuncia, in concreto, ha avuto risalto il fatto che successivamente lo stesso Tribunale ha pubblicato un protocollo contenente una serie di regole da applicarsi a tutte le coppie separata, una delle quali riguardava proprio il divieto di pubblicazione delle foto dei minori sui social, che i genitori erano tenuti a rispettare

 

Novembre 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

SULLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ALL'EX CONIUGE DIVORZIATO
lunedì 07 gennaio 2019 - 09:27

Il caso: Muore un uomo. L'ex moglie, superstite, fa ricorso al Giudice per ottenere una quota della pensione di reversibilità del medesimo (rapportata all'assegno che riceveva mensilmente dal defunto, in seguito ad accordo privato, non ufficializzato, intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio)
Il Tribunale le riconosce una quota pari al 30%, la differenza (pari al 70%) viene assegnata alla persona con cui il defunto aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio. Questa ricorre in Appello e successivamente in Cassazione, vantando il diritto sull'intera pensione di reversibilità.

 

La sentenza: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25053/ 2017, ha accolto il ricorso del coniuge (contro l'ex, quindi) con queste motivazioni:
-" l'ex moglie non era titolare di assegno divorzile, in quanto l'importo corrispostole mensilmente dall'ex marito non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all'udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio"
In definitiva si è stabilito il principio per cui si può attribuire una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge solo nel caso in cui questi sia titolare di assegno divorzile determinato dal Giudice (cioè tradotto in sentenza, e quindi ufficializzato dalle parti). Non è sufficiente un accordo privato, benché adempiuto spontaneamente

 

Ottobre 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

SEPARAZIONE CONIUGALE E RICHIESTA DI INDENNIZZO PER RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE
giovedì 03 gennaio 2019 - 19:21

Il Caso: una coppia si separa. Fra le varie questioni trattate processualmente ne emerge una inerente una richiesta di indennizzo. In particolare il marito chiede alla moglie la metà delle spese sostenute dopo la separazione per la ristrutturazione di uno stabile, acquistato al grezzo e successivamente sensibilmente aumentato di valore.
Dopo il giudizio presso il Tribunale e la Corte d'appello la causa perviene in Cassazione.

 

La sentenza: la Cassazione con la pronuncia n. 24160/ 2018 ha stabilito che non può presumersi, in via automatica, una "finalità di liberalità in favore del coniuge" a fronte dei "pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la separazione".
Di conseguenza, ecco la massima, "eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice di merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria"

 

Ottobre 2018

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

IN OGNI GRADO DI GIUDIZIO IL GIUDICE PUÒ VALUTARE ANCHE NUOVE PROVE, QUANDO RISULTINO UTILI PER TUTELARE AL MEGLIO GLI INTERESSI DEI MINORI
mercoledì 07 novembre 2018 - 17:46

Il caso: Marito e moglie si separano giudizialmente. Il Tribunale dispone che il padre debba corrispondere 350 euro mensili per il mantenimento di due figli.
In Appello viene tuttavia raddoppiato il contributo per il mantenimento a carico del padre sulla base del fatto che la moglie, tramite un investigatore, aveva successivamente scoperto e quindi provato che il marito aveva un reddito mensile maggiore di quello dichiarato in precedenza in Tribunale. Contro la decisione il marito ricorreva in Cassazione: la relazione investigativa era stata a suo avviso presentata tardivamente, quando già si era esaurito il primo grado di giudizio.

 

La pronuncia (ordinanza n. 21178/ 2018) : La Cassazione ha respinto l'istanza del marito con queste motivazioni: - " è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario ".

 

La Cassazione non ha pertanto ritenuto violata la norma che non consente la produzione in appello di nuovi documenti, o nuove prove, in virtù dell'esigenza pubblicistica di tutela della prole, sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti.

 

Agosto 2018

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

VERIFICA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE IN SEDE DI SEPARAZIONE: ACCESSO AI DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
venerdì 26 ottobre 2018 - 16:59

Il caso: in pendenza del giudizio di separazione giudiziale la moglie presenta istanza all'Agenzia delle entrate per accedere all'archivio dei rapporti finanziari del coniuge, ma l'Agenzia respinge l'istanza. La signora ricorre al Tribunale.

 

La sentenza: il Tar Puglia, sentenza 31 gennaio 2017 n. 94 ha accolto il ricorso con queste motivazioni:

 

-" La giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata"

 

- "Da ultimo, giova rilevare come sia altrettanto pacifico che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante".

 

– "L'istanza di accesso deve, quindi, ritenersi meritevole di accoglimento, rinvenendosi in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse qualificato"...con l'ordine all'amministrazione di ostensione dei dati richiesti, nella forma della sola visione"-

 

GENNAIO2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

GRAVIDANZA INDESIDERATA: NIENTE RISARCIMENTO DANNI AL PADRE NATURALE
giovedì 25 ottobre 2018 - 16:07

Il caso :Una coppia ha un rapporto sessuale. Non viene presa alcuna precauzione al fine di evitare una gravidanza, in quanto la donna dichiara al partner di essere in quel momento non fertile. Viene concepito un figlio e il padre ricorre al tribunale per essere risarcito dei danni derivanti da quella che asserisce essere una sorta di "truffa", avendo la donna al momento del rapporto mentito intenzionalmente.

 

La sentenza: la Suprema Corte, con sentenza n. 10906/maggio/2017 ha rigettato il ricorso con queste motivazioni:
" una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può – alla luce del notorio – ignorare l'esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla "ordinaria diligenza" per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative".
"Su questa linea, in effetti, condivisibilmente si colloca la vera e propria ratio decidendi della sentenza impugnata. Osserva infatti la corte territoriale, alla conclusione del suo iter motivazionale, che l'attuale ricorrente, "in quanto portatore di un così forte e intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali", onde, non facendolo, egli stesso ha "assunto il rischio delle conseguenze dell'azione".

 

Maggio 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DOPO IL DIVORZIO SI PUÒ COMUNICARE TRAMITE UNA APP: PRIMA SENTENZA IN ITALIA
mercoledì 24 ottobre 2018 - 16:03

Il Caso: Una coppia divorzia e si accorda per utilizzare un'applicazione telematica, allo scopo di comunicare meglio, gestire i rapporti con i figli e dirimere eventuali controversie, anche in relazione alle spese straordinarie.
Tra le varie applicazioni di questo strumento informatico: programmazione degli impegni dei figli (visite mediche, gite scolastiche..), informazioni e verifiche sull'andamento scolastico.

La sentenza: il Tribunale ( Modena , sentenza n. 2259/2017) ha stabilito che " ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a legge e nell'interesse della prole".

 

DICEMBRE 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

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