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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA E FACOLATIVA. MEDIAZIONE CIVILE VOLONTARIA E DELEGATA

La mediazione civile

 

Per mediazione si intende "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" .
Sono di diritto mediatori gli avvocati iscritti all'albo.
Nella mediazione civile le parti devono essere assistite da un avvocato.

 

La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa o giudiziale.

 

Mediazione obbligatoria significa che non è possibile agire in giudizio se prima non si è esperita questa procedura. E' obbligatoria in una serie di materie indicate dal Legislatore, in continuo aggiornamento (attualmente condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

 

La mediazione facoltativa è quella procedura radicata su impulso volontario delle parti, che preferiscono provare a dirimere la controversia al di fuori delle aule giudiziarie.

 

E' infine mediazione giudiziale (o delegata) quella disposta dal Giudice nel corso del processo. Il processo non si arresta, ma rimane (in senso a-tecnico) temporaneamente "sospeso" in attesa dell'esperimento della mediazione, i cui esiti vengono portati all'attenzione del Giudice all'udienza immediatamente successiva.

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

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