

Sottrarsi ai rapporti intimi può portare all'addebito.
Il caso: una coppia si separa e nei giudizi di merito viene addebitata la separazione alla moglie perché la donna, dopo la nascita di un figlio, aveva rifiutato per anni ogni rapporto sessuale col marito, affermando di provare nei suoi confronti un sentimento di repulsione.
La causa finisce in Cassazione
La sentenza: la Corte (sentenza 19112/2012) rigetta il ricorso e conferma l'impugnata sentenza con queste motivazioni. "Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale (...). Tale volontario comportamento (...) legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato".
Questa interessante pronuncia, se non può essere generalizzata (perchè come sempre è bene ricordare che ogni caso fa storia a sè) stabilisce il principio secondo cui il rapporto sessuale, almeno astrattamente, si configura come vero e proprio obbligo giuridico, per cui in caso di inadempimento è astrattamente ipotizzabile la "sanzione" dell'addebito della separazione.
Novembre 2012
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.