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DIRITTO DI FAMIGLIA - ASSEGNO DIVORZILE

La Cassazione sentenzia: niente assegno divorzile se il coniuge è economicamente autonomo

 

Il caso: Due coniugi divorziano. Sia in primo che in secondo grado i Giudici negano l'assegno divorzile richiesto dalla ex moglie, coniuge economicamente più debole.
Viene presentato dalla moglie ricorso per Cassazione.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione, con la sentenza n.11504/2017 respinge il ricorso della moglie, confermando la non debenza di alcun assegno divorzile, con motivazioni che segnalano una profonda modifica nei criteri da adottare per l'assegnazione dell'assegno divorzile stesso. Riportiamo di seguito il passaggio chiave estrapolato dalla sentenza in esame:
-"Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica ....Il Collegio ritiene che .... se è accertato che quest'ultimo (il coniuge richiedente l'assegno, n.d.r.) è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto".
Quanto al concetto di indipendenza economica la Corte di Cassazione precisa che la stessa si configura allorquando sussistono i seguenti parametri:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
3) la capacità e la possibilità effettiva di lavoro;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

 

Breve commento: La sentenza in esame sicuramente segnala un mutamento significativo del diritto di famiglia, non solo, peraltro, nella materia dell'assegno divorzile. Tuttavia va contestualizzata e occorre precisare:
a- che già i Giudici di primo e secondo grado avevano negato l'assegno divorzile alla moglie, segno che i Giudici di legittimità con la loro sentenza non hanno fatto altro che certificare pronunce di grado inferiore dello stesso segno (sia pure con motivazione di diritto differenti); in questo senso l'eco della sentenza sui media è sicuramente eccessiva, perché nella pratica quotidiana gli avvocati si erano già imbattuti in sentenze di analogo segno;
b- che nella fattispecie la moglie in questione era una imprenditrice, quindi sicuramente una persona sufficientemente abbiente (ogni caso, ecco cosa vogliamo dire, va assolutamente contestualizzato);
c- che la pronuncia in esame è di una sezione semplice, quindi nulla esclude che a breve altre sezioni della Cassazione possano esprimersi in maniera differente. Sarà solo il futuro intervento delle Sezioni Unite a fornire un quadro più stabile e coordinato dell'indirizzo giurisprudenziale;
d- che la pronuncia in esame, in ogni caso, è applicabile unicamente al procedimento di divorzio, non alla separazione.

 

Maggio 2017

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

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