

Gli eredi non possono domandare l'annullamento del matrimonio
Il caso: successivamente alla morte del fratello due persone chiedono l'annullamento del matrimonio che questi aveva contratto anni prima con la domestica.
Argomentano che il congiunto era incapace di intendere e volere e aveva subito forti condizionamenti da parte della donna, in perfetta malafede.
In primo grado e in Appello i giudici respingono il ricorso, per difetto di legittimazione ad agire degli attori.
I giudici evidenziano che l'azione per l'impugnazione del matrimonio non può essere trasmessa agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente alla morte del soggetto di cui si tratta.
La sentenza: anche la Cassazione (Sentenza 14794/2014) respinge il ricorso con questa motivazione. "Il coniuge incapace di intendere e di volere è legalmente capace e, quindi, esclusivo titolare del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio a differenza del coniuge interdetto il cui matrimonio può essere impugnato da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo oltre dal tutore e dal pubblico ministero".
Gli eredi possono quindi solo proseguire un'azione di annullamento del matrimonio già intrapresa dal de cuius prima del decesso, ma non sostituirsi a lui nell'esercizio del diritto.
Giugno 2014
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.