

L'insegnante (e la scuola) non rispondono dei danni subiti da un alunno fuori dalla struttura
Il caso: gli scolari escono dalla scuola. Una ragazza si siede sul parapetto delle scale e viene spinta da un compagno, cade all'indietro e si procura lesioni molto gravi. Viene richiesto il risarcimento dei danni, ma la domanda viene respinta sia in primo grado che in appello. La causa perviene in Cassazione.
La sentenza: La Suprema Corte (sentenza 16 febbraio 2015 n.3081) respinge la domanda risarcitoria con questa motivazione. "Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante". Per la Corte l'allievo è affidato all'insegnante quando si trovi all'interno della struttura: in questo arco temporale e spaziale l'insegnante ha l'obbligo di vigilare ed è responsabile per quanto può accadere.
Giugno 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.