Errore del medico di base: anche l'Asl è responsabile.
Il caso: un paziente non si sente bene, chiama il medico di base e questi effettua la visita con estremo ritardo e prescrive cure del tutto inadeguate.
Le conseguenze per il malato sono molto gravi (ischemia e danni irreparabili) e l'Asl viene condannata dalle Corti di Merito al risarcimento dei danni. La causa approda quindi in Cassazione.
La sentenza: la Corte di Cassazione (pronuncia n.6243/2015) stabilisce che "L'Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge". La Suprema Corte ha quindi ritenuto che sussista un'obbligazione dell'Asl a fornire ai cittadini la prestazione sanitaria (entro i limiti previsti dal S.S.N.).
In precedenza il solo a rispondere per gli errori commessi era il medico di base, come libero professionista, senza vincoli di dipendenza con l'Asl.
Asl e medico di base, alla luce di questa pronunzia, sarebbero quindi entrambi responsabili, in solido, per eventuali errori.
Marzo 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.