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AVVOCATO FRANCESCO BIAGINI

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IN OGNI GRADO DI GIUDIZIO IL GIUDICE PUÒ VALUTARE ANCHE NUOVE PROVE, QUANDO RISULTINO UTILI PER TUTELARE AL MEGLIO GLI INTERESSI DEI MINORI

Il caso: Marito e moglie si separano giudizialmente. Il Tribunale dispone che il padre debba corrispondere 350 euro mensili per il mantenimento di due figli.
In Appello viene tuttavia raddoppiato il contributo per il mantenimento a carico del padre sulla base del fatto che la moglie, tramite un investigatore, aveva successivamente scoperto e quindi provato che il marito aveva un reddito mensile maggiore di quello dichiarato in precedenza in Tribunale. Contro la decisione il marito ricorreva in Cassazione: la relazione investigativa era stata a suo avviso presentata tardivamente, quando già si era esaurito il primo grado di giudizio.

 

La pronuncia (ordinanza n. 21178/ 2018) : La Cassazione ha respinto l'istanza del marito con queste motivazioni: - " è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario ".

 

La Cassazione non ha pertanto ritenuto violata la norma che non consente la produzione in appello di nuovi documenti, o nuove prove, in virtù dell'esigenza pubblicistica di tutela della prole, sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti.

 

Agosto 2018

 

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