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Diritto di famiglia. Assegno di mantenimento divorzile.

La Cassazione conferma: niente assegno divorzile in presenza di convivenza di fatto (anche qualora la convivenza venisse veno).

 

Il caso: Una donna, in attesa della sentenza di divorzio, instaura una relazione con un nuovo compagno. La coppia convive per un certo periodo, poi le strade, almeno apparentemente, si dividono.
Nel frattempo il Tribunale emette la sentenza di divorzio e respinge la domanda presentata dalla ex moglie per ottenere l'assegno divorzile.
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado "ritenendo insussistenti i presupposti per procedere al riconoscimento dell'assegno di divorzio in quanto ( la ricorrente) aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio con un altro uomo e non aveva dato prova dell'allegata cessazione della relazione".

 

La sentenza: la Cassazione con la sentenza n.19345/2016 conferma la pronuncia di appello respingendo la domanda di attribuzione di assegno divorzile con questa motivazione, ancora più perentoria: "l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (...) la formazione di una famiglia di fatto... è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile".

 

Segnaliamo che la pronuncia qui commentata si inserisce è nel solco di altre del medesimo tenore (Cass. Civ. n.6855/2015 e n.2466/2016). Il principio di diritto sopra espresso sembra quindi cristallizzarsi sempre più nel tempo.

 

Luglio 2016

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

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