La negoziazione assistita è legge
L'istituto della negoziazione assistita (legge 10 novembre 2014, n.62) ha lo scopo di ridurre il numero dei contenziosi da trattare nei tribunali.
Alle parti viene data la possibilità di "risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo".
Può riguardare ogni materia, con l'esclusione di:
- diritti indisponibili
- materia di lavoro
- casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria
L'accordo può essere raggiunto in un arco temporale massimo di tre mesi e produce gli stessi effetti di una sentenza.
Il legislatore prevede anche casi un cui la negoziazione assistita è obbligatoria (per cui non è possibile procedere direttamente con la domanda giudiziale ma occorre prima esperire la negoziazione stessa):
- risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
- pagamento a qualsiasi titolo di somme, purchè non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.