Minori in affido: novità sul diritto alla continuità affettiva
La legge 19 ottobre 2015 n.173 ha apportato importanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 in materia di adozione, sancendo il diritto alla continuità affettiva dei bambini che si trovano in regime di affido familiare.
In particolare:
- se la famiglia affidataria, durante un prolungato periodo di affidamento, fa domanda di adozione per il minore "il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria"
- quando l'affidamento viene a cessare "è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento".
- "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore".
In definitiva con le modifiche apportate si riconosce l'importanza del rapporto affettivo che si viene a creare tra affidatario e minore in affido, inserendo disposizioni atte a favorire che questa situazione (positiva per entrambi i soggetti) perduri nel tempo.
Ottobre 2015
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.