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Infortunistica medica

Avvocato Francesco Biagini Valsamoggia - Bologna

 

Avvocato civilista Bologna. Gestione procedure risarcimento danni da responsabilità medica

 

L'Avv. Francesco Biagini, negli anni, ha avuto modo di assistere sia medici, destinatari di richieste di indennizzo/risarcimento, che cittadini vittima di errori sanitari (o i parenti di questi ultimi, in caso di prematuro decesso). In questo modo è stata acquisita una conoscenza della materia a 360 gradi, sotto tutti i profili, anche per ciò che concerne il lato assicurativo. Va infatti ricordato che le procedure di infortunistica medica vedono quasi sempre il coinvolgimento delle Compagnie di Assicurazione.

 

 

Come opera lo studio in materia di presunto errore medico/infermieristico

 

Il Cliente che ritiene di essere rimasto vittima di un errore medico/infermieristico viene ricevuto per un primo, fondamentale, colloquio preliminare, che generalmente ha una durata di circa 2 ore.
Se la "vittima" è impossibilitata a muoversi o ha difficoltà a deambulare è possibile ricevere in quella sede anche solo i parenti più stretti, purchè gli stessi siano perfettamente resi edotti dei fatti.
In quella sede si ricostruiscono anzitutto gli eventi nella loro storicità ed alla luce della documentazione visionata si cerca di capire se - astrattamente - possa configurarsi la sussistenza della responsabilità civile degli operatori (e della struttura ove si è stati ricoverati/curati).
Si tratta di una prima disamina decisiva, per evitare al Cliente di sostenere inutili spese.
A volte, infatti, il decorso di molti anni dall'evento (con la conseguente prescrizione del diritto) o altri fattori possono consigliare fin dalle prime battute di abbandonare ogni velleità.
Se, viceversa, emerge l'ipotetica percorribilità della richiesta di risarcimento a quel punto la parte viene dirottata presso il Medico Legale con cui collaboro stabilmente da anni.
Il Cliente, a quel punto, prende contatto direttamente con il Medico Legale in questione (qualora ne abbia uno di sua fiducia può ovviamente decidere di rivolgersi anche ad altro Professionista non essendo affatto obbligatorio affidarsi alla disamina del professionista di mia indicazione. Tuttavia è bene rivolgersi sempre a personale esperto e qualificato).
Il Medico Legale nominato visita il Cliente e visiona tutta la documentazione rilevante (cartella clinica, referti, esami diagnostici, ricevute per spese mediche e farmaceutiche, etc).
Qualora la materia sia particolarmente complessa ed investa più settori della medicina il Medico Legale si avvale a sua volta della collaborazione di altri medici specializzati nell'area di indagine, affinchè il caso sia studiato approfonditamente da più sanitari e il responso finale possa essere scientificamente del tutto affidabile.
Al termine dell'indagine il Medico Legale stende la perizia finale, che viene inviata allo scrivente e consegnata a mani al Cliente. La stessa deve essere assolutamente obiettiva e scientificamente fondata.
Non bisogna infatti dimenticare che è proprio sulla base della perizia che si decide se dar corso alla procedura e quali danni richiedere.
Una perizia Medico Legale lacunosa, parziale o sfacciatamente di parte produce a lungo termine conseguenze infauste, dal momento che il Cliente viene indotto ad intraprendere una causa, sostenendo ingenti spese, per poi vedersi largamente ridotta, o addirittura negata, la sua richiesta di indennizzo.
Proseguendo oltre, se la perizia ravvisa un errore (che può essere di differente natura, diagnostico, operativo, cautelativo, etc) quantifica, generalmente nella parte terminale dell'elaborato, il danno da richiedersi, nelle sue varie espressioni (biologico, da inabilità temporanea, morale, esistenziale, etc).
A questo punto ricevo nuovamente il Cliente e, aggiornando le varie voci di danno (aggiungendovi e calcolando quelle patrimoniali, se sussistenti) viene ufficialmente aperta la pratica vera e propria.
L'iter, a questo punto prosegue nella maniera illustrata di seguito:

 

A - PRIMO PASSO: LA DENUNCIA STRAGIUDIZIALE
Il primo passo è quello della denuncia di sinistro stragiudiziale.
In pratica viene inviata alla controparte tutta la documentazione di cui si è entrati in possesso, unitamente alla perizia medico legale eseguita, e viene domandato il risarcimento dei danni. Nella missiva viene altresì formalmente data la disponibilità del Cliente a sottoporsi a visita medico legale di periti di nomina avversa. È ovvio che i destinatari della denuncia di sinistro abbiano il diritto di approfondire la tematica e di valutare l'effettiva sussistenza della responsabilità.
In questa fase è piuttosto frequente l'intervento anche delle Compagnie Assicurative dei responsabili civili, che potrebbero decidere di prendere in carico la vertenza.
Se la denuncia si conclude positivamente, con il pagamento spontaneo del dovuto, eventualmente dopo una trattativa che può anche richiedere mesi, tutti i costi sostenuti vengono addebitate alla controparte, cui si richiede altresì di farsi carico degli oneri di assistenza legale.
In difetto di ristoro di queste ultime somme, in ogni caso, è possibile per il Cliente concordare con il legale un patto di quota lite, vale a dire il riconoscimento al professionista di una percentuale del solo recuperato, per conoscere anticipatamente gli esborsi e per fare in modo che il Cliente non subisca ulteriori pregiudizi economici. Il patto di quota lite, essendo praticato in casi eccezionali, viene lungamente discusso con il Cliente e redatto per iscritto dopo minuziosa informativa.

 

B - SECONDO PASSO: LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE O L'ACCERTAMENTO TECNICO IN TRIBUNALE
Se la denuncia stragiudiziale non va a buon fine a seconda dei casi si procede o con una domanda di mediazione dinanzi l'organismo competente per territorio (domanda peraltro obbligatoria prima di adire le vie legali) o con il radicamento in Tribunale della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Senza entrare in tecnicismi, in questa seconda evenienza, un perito nominato dal Tribunale, nel rispetto del principio del contraddittorio, e quindi con il coinvolgimento delle controparti, determinerà torti e ragioni, e potrà eventualmente tentare la conciliazione della lite al termine della sua indagine.
Se anche questa seconda fase non andasse a buon fine sarà possibile radicare il vero e proprio giudizio civile.
Di seguito alcune delle principali domande che vengono poste in materia di errore medico e/o infermieristico.

Le domande più frequenti in materia di errore medico

 

Di seguito alcune delle principali domande che vengono poste in materia di errore medico e malasanità. Come muoversi, a chi rivolgersi, cosa domandare (in sede civile).

 

1) COSA FARE SE SI RITIENE DI ESSERE VITTIMA DI UN ERRORE MEDICO?
Rivolgersi ad un avvocato, con la massima tempestività. La materia è troppo complessa e delicata per essere gestita autonomamente. Evitare quindi il fai-da-te.

 

2) PERCHE' E' SEMPRE CONSIGLIABILE RIVOLGERSI AD UN LEGALE IN CASO DI SINISTRO?
In primo luogo per il rischio che si possa verificare la prescrizione del diritto. L'errore medico può produrre effetti nefasti sul paziente (o essere scoperto) anche a distanza di anni dall'intervento e quindi il rischio concreto di vanificare il diritto al risarcimento del danno per decorrenza - magari incolpevole - dei termini di prescrizione è concreto. Molto più spesso di quanto si pensi le cause in materia di errore medico si "giocano" sui tempi di prescrizione piuttosto che sulla reale esistenza di un rapporto di causa - effetto fra condotta negligente del sanitario e danno effettivamente riscontrato.

 

3) E' POSSIBILE INTERVENIRE PER RIPARARE ALL'ERRORE PRIMA DI DARE IL VIA ALL'AZIONE DI DANNI?
In generale, prima di far eseguire un qualunque intervento riparatore, è consigliabile inviare la denuncia di sinistro alla controparte ed attendere che il perito eventualmente incaricato dalla stessa esegua una propria indagine. In caso di urgenza è possibile azionare una procedura piuttosto rapida in Tribunale (l'accertamento tecnico preventivo) che può sostituire la denuncia e si conclude in pochi mesi. In caso di straordinaria urgenza, quando occorre intervenire senza indugio al fine di non aggravare il danno, sarà doveroso "fotografare" la situazione del paziente prima dell'intervento riparatore per poter assolvere in futuro gli oneri probatori e non pregiudicare irrimediabilmente l'indagine sul paziente che verrà eseguita dal Consulente del Giudice nominato nella causa civile.

 

4) COME VENGONO LIQUIDATI I DANNI ALLA SALUTE?
In primo luogo viene risarcito il danno biologico, vale a dire l'invalidità determinata dalla mancata guarigione, totale o parziale, o dal ritardato conseguimento della stessa o dal determinarsi di una vera e propria malattia insorta per via dell'errore medico (per la concreta determinazione di tale danno si fa riferimento a precise tabelle di liquidazione che mettono in relazione due parametri: la percentuale di invalidità riscontrata dal medico legale e l'età del danneggiato).
Inoltre è previsto il pagamento di una diaria per ogni giorno di prognosi (così detta inabilità temporanea).
Nei casi più seri viene infine liquidato il danno morale e/o esistenziale.
Il soggetto danneggiato, che si sia sottoposto a visite e/o cure ha ovviamente il diritto di vedersi rimborsati tutti i costi sostenuti, esibendo e producendo le fatture o le ricevute quietanzate.
Altra voce risarcibile è il danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente (costi sostenuti per riparare al danno) che del lucro cessante (mancati guadagni determinati dalla prolungata malattia).
Infine è risarcibile anche il così detto danno da perdita di chance se il paziente dimostra che la diagnosi tempestiva e la cura corretta avrebbe anche solo migliorato la prognosi (ad esempio in caso di ritardata diagnosi di un tumore il malato - o i suoi eredi - potranno ottenere il risarcimento del danno qualora dimostrino che una diagnosi tempestiva avrebbe determinato un'aspettativa di vita più lunga per il paziente).

 

5) E' NECESSARIO ESEGUIRE UNA PERIZIA MEDICO LEGALE DI PARTE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO?
Il soggetto danneggiato ha la facoltà - ma non l'obbligo - di farsi visitare da un medico legale di sua fiducia.
Tale visita, tuttavia, è assolutamente consigliata per garantire una difesa tecnico - scientifica alla parte, che si affianchi a quella tecnico - legale che può fornire l'avvocato.

 

6) CON QUALE TEMPISTICA VENGONO LIQUIDATI I DANNI ALLA SALUTE?
Dipende molto dal caso concreto. In questa materia, infatti, se l'evento si è verificato all'interno di una struttura ospedaliera pubblica o privata, oltre al medico è responsabile anche la struttura stessa. Nel caso in cui intervenga una compagnia assicurativa o nel caso in cui del danno debbano rispondere più soggetti i tempi di liquidazione (stragiudiziale o giudiziale) possono allungarsi.

 

7) QUALI DOCUMENTI SONO ESSENZIALI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO?
Anzitutto la cartella clinica, che il paziente ha il diritto di ricevere.
Inoltre è assolutamente consigliabile il possesso di documentazione scritta riguardante tutte le visite sostenute, le spese farmaceutiche e le visite di controllo.
Infine sarebbe buona norma, specie in determinati casi (ad es. chirurgia estetica) conservare documentazione fotografica circa le condizioni fisiche pre e post intervento, oltre ad un elenco di testimoni che possano essere sentiti per la ricostruzione degli eventi e le attribuzioni di responsabilità.

 

8) I PRINCIPI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' MEDICA SONO INVOCABILI ANCHE PER LE CURE DENTISTICHE?
Assolutamente si. L'unica peculiarità è che in questo caso a rispondere del danno sarà quasi sempre soltanto il Professionista, dal momento che nel nostro Paese tali cure vengono fornite prevalentemente all'interno di ambulatori privati.

 

9) LEGITTIMATO AD AGIRE E' SOLO LA VITTIMA?
No, nei casi più gravi e seri anche i parenti più stretti o il convivente.
Data la delicatezza del tema in questione chiedi informazioni sul punto al tuo legale al momento del conferimento dell'incarico.

 

10) E IN CASO DI DECESSO DELLA VITTIMA?
E' liquidabile il danno in favore dei parenti più stretti o del convivente.
Vedere suggerimenti di cui al precedente punto 9.

 

11) SE NON VIENE EROGATO SPONTANEAMENTE IL RISARCIMENTO, COME SI SVOLGE A GRANDI LINEE IL PROCESSO?
Si radica una causa ordinaria. Per sapere quali regole governano la materia visita la pagina il processo civile
Sarà in ogni caso essenziale disporre una consulenza tecnica d'ufficio (così detta c.t.u..)

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