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SEPARAZIONE DEI GENITORI. OBBLIGO DI PRESTARE GLI ALIMENTI AI MINORI
giovedì 09 giugno 2016 - 12:01

Anche i nonni possono essere obbligati a mantenere i nipoti.

 

Il caso: una coppia si separa e il padre non adempie all'obbligo di mantenimento della figlia. La madre, d'altra parte, non dispone dei mezzi necessari, dovendo concorrere anche alle spese di un altro figlio con lei convivente, nato dalla relazione con un'altra persona.
La donna chiede al Tribunale che al mantenimento della bambina provvedano quindi i nonni.

 

La sentenza: il Tribunale di Parma (sentenza del 13/5/2014) dispone che i nonni debbano concorrere alle spese di vita della nipote, quantificate in euro 5.900 annui. In particolare suddivide l'onere in questione tra nonni paterni e materni "ripartendo tale comune obbligazione in base ai redditi di ciascuno di essi per come risultanti in atti sulla base delle acquisite rispettive dichiarazioni dei redditi".

 

Se i genitori non sono in grado di mantenere i figli, in via quindi sussidiaria, per legge l'obbligo si estende a tutti gli ascendenti di pari grado, i quali sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

 

Maggio 2014

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

TESTAMENTO OLOGRAFO. I REQUISITI DI LEGGE
sabato 07 maggio 2016 - 09:25

Testamento annullabile se la data di redazione non è certa

 

Il caso: un testamento viene scritto da un aspirante suicida che inserisce nella scheda la seguente frase: "oggi finisco di soffrire, vi saluto e la faccio finita".
Com'è noto il testamento olografo, perchè sia valido, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (articolo 602 codice civile). Nel caso in esame mancava nel documento una data, espressamente indicata.

 

La sentenza: la Cassazione, con la sentenza n.23014/2015 ha considerato che le espressioni utilizzate nella fattispecie non consentissero di provare la data certa, con conseguente annullabilità del testamento per assenza di uno dei requisiti essenziali. Il testatore, infatti, avrebbe potuto decidere di suicidarsi anche successivamente al momento in cui scriveva le sue disposizioni e annunciava il suo estremo gesto. Non c'era la prova, cioè, che il testamento fosse stato scritto esattamente il giorno del suicidio.

 

Diverso è il caso in cui la data (pur non essendo stata indicata come richiesto dalla legge con giorno, mese e anno) risulti egualmente certa.
Questo avviene quando si utilizzano forme equipollenti (per es. Natale 2014, giorno del mio cinquantesimo compleanno, etc).
In casi come questi il testamento si ritiene che sia del tutto valido.

 

Novembre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

ADOZIONE DI MINORI DA PARTE DI COPPIE OMOSESSUALI. LA GIURISPRUDENZA SULLA COSI' DETTA STEPCHILD ADOPTION
sabato 07 maggio 2016 - 09:24

Stepchild adoption: i Tribunali anticipano il Legislatore

 

Il caso: due donne italiane convivono per alcuni anni alle Canarie (e una delle due dà alla luce una bambina, tramite fecondazione assistita). Si sposano nel 2009 in Spagna e l'anno successivo il coniuge della madre biologica adotta la bambina (ormai dodicenne), come consentito dalla legge di quel Paese.
Successivamente divorziano e la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambe.
Nel 2013 una delle due donne chiede al Tribunale per i Minorenni di Milano il riconoscimento agli effetti civili interni dell'ordinanza di adozione spagnola.
La richiesta viene respinta in primo grado.

 

La sentenza: in Appello i Giudici ribaltano la decisione (pronuncia del giorno 16 ottobre 2015).
La Corte ritiene infatti che con l'adozione si realizzi l'interesse della figlia che "è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile".

 

Per completezza va detto che nel contempo è stata rigettata la domanda di riconoscimento e trascrizione del matrimonio e della successiva sentenza di divorzio.

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

RISARCIMENTO DANNI PER ILLECITO ENDO-FAMILIARE. RESPONSABILITA' CIVILE FRA I CONIUGI
sabato 07 maggio 2016 - 09:23

Moglie concepisce il figlio con altro uomo: si al risarcimento del danno a favore del marito

 

Il caso: una moglie, adultera, concepisce un figlio con l'amante. Nega ogni relazione extraconiugale e illude il marito, attribuendo al coniuge la paternità del neonato, ma viene smentita dagli accertamenti genetici eseguiti nell'ambito dell'azione di disconoscimento.
Il marito ricorre in giudizio dove chiede, fra le altre cose, di essere risarcito per i danni (di natura non patrimoniale) che gli sono derivati dal comportamento della moglie.

 

La sentenza: La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 19/10/2011, condanna la donna al risarcimento dei danni per illecito endo-familiare (trattasi di danni di natura non patrimoniale, conseguenti alla violazione di doveri che nascono col matrimonio, da cui derivi la lesione di diritti inviolabili della persona).
Nella fattispecie la Corte ritiene che la donna, con la sua condotta, non ha semplicemente violato l'obbligo di fedeltà (articolo 143 codice civile), ma ha anche offeso gravemente la dignità e l'onore onore del marito (tenuto anche conto delle circostanze in cui si sono verificati gli eventi, ovvero in ambito provinciale).

 

La fattispecie in esame, di recente introduzione giurisprudenziale, e molto dibattuta in ambito giuridico, va sotto il nome di illecito endo-familiare. Va detto che non ogni violazione dei doveri coniugali porta all'ipotetico risarcimento del danno, ma solo le fattispecie più gravi, quando viene leso un diritto fondamentale della persona, di rango costituzionale.

 

Ottobre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

NOVITA' IN MATERIA DI ADOZIONE. LA LEGGE 173/2015 E LA CONTINUITA' AFFETTIVA
sabato 07 maggio 2016 - 09:22

Minori in affido: novità sul diritto alla continuità affettiva

 

La legge 19 ottobre 2015 n.173 ha apportato importanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 in materia di adozione, sancendo il diritto alla continuità affettiva dei bambini che si trovano in regime di affido familiare.

 

In particolare:

 

- se la famiglia affidataria, durante un prolungato periodo di affidamento, fa domanda di adozione per il minore "il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria"

 

- quando l'affidamento viene a cessare "è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento".

 

- "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore".

 

In definitiva con le modifiche apportate si riconosce l'importanza del rapporto affettivo che si viene a creare tra affidatario e minore in affido, inserendo disposizioni atte a favorire che questa situazione (positiva per entrambi i soggetti) perduri nel tempo.

 

Ottobre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

AFFIDAMENTO FIGLI E DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI . L'ADULTERIO E' IRRILEVANTE
sabato 07 maggio 2016 - 09:21

Marito infedele, ma non per questo padre inadeguato

 

Il caso: in sede di separazione una donna chiede l'affidamento in via esclusiva dei figli alla sua persona e che venga limitata possibilità per il padre di fare loro visita.
Motiva la richiesta in relazione alla condotta dell'uomo, caratterizzata dai continui tradimenti.

 

La sentenza: il Tribunale le dà torto (Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 7/2015). Non si può sostenere che un marito fedifrago necessariamente, e automaticamente, sia inadatto a svolgere il ruolo di padre."Per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore".

La pronuncia non stupisce; la giurisprudenza considera da sempre del tutto irrilevante, ai fini dell'affidamento dei figli, l'adulterio di uno dei coniugi, condotta quest'ultima che può rilevare solo ai fini dell'addebito della separazione.

 

Luglio 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI INSEGNANTI. RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSO CONTROLLO DEGLI ALUNNI
sabato 07 maggio 2016 - 09:20

L'insegnante (e la scuola) non rispondono dei danni subiti da un alunno fuori dalla struttura

 

Il caso: gli scolari escono dalla scuola. Una ragazza si siede sul parapetto delle scale e viene spinta da un compagno, cade all'indietro e si procura lesioni molto gravi. Viene richiesto il risarcimento dei danni, ma la domanda viene respinta sia in primo grado che in appello. La causa perviene in Cassazione.

 

La sentenza: La Suprema Corte (sentenza 16 febbraio 2015 n.3081) respinge la domanda risarcitoria con questa motivazione. "Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante". Per la Corte l'allievo è affidato all'insegnante quando si trovi all'interno della struttura: in questo arco temporale e spaziale l'insegnante ha l'obbligo di vigilare ed è responsabile per quanto può accadere.

 

Giugno 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

DIVISIONE IMMOBILIARE. ATTRIBUZIONE DELLA PORZIONE E CONGUAGLI
sabato 07 maggio 2016 - 09:19

L'immobile non comodamente divisibile può essere assegnato anche al proprietario di quote minoritarie

 

Il caso: un immobile perviene in eredità a cinque fratelli.
Uno di loro si rivolge al Tribunale per chiedere lo scioglimento della comunione, paritaria e indivisa (diviene nel contempo quotista maggioritario con 3/5, avendo acquistato le quote di due coeredi).
Il tribunale assegna l'intero cespite agli altri due fratelli, ancora titolari di quote per 1/5 ciascuno, dietro corrispettivo (da notare il fatto che essi gestivano un'attività commerciale proprio nello stabile oggetto di divisione).
In Appello la sentenza viene ribaltata e viene prevista l'assegnazione dell'immobile questa volta al quotista maggioritario. Le parti soccombenti propongono ricorso.

 

La sentenza: la Corte di Cassazione (sentenza 5 novembre 2015 n.22663) accoglie il ricorso con queste argomentazioni. Il giudice, nell'assumere la propria decisione in ordine all'assegnazione a uno dei quotisti, può utilizzare "il prudente apprezzamento determinato da ragioni di opportunità". Nel caso in esame vi era un "superiore interesse di continuare l'azienda ristorante-bar".

Di qui la decisione di assegnare l'immobile ai titolari dell'esercizio commerciale, benché quotisti minoritari.

 

Novembre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

ASSEGNO DIVORZILE. REVOCA E REVISIONE
sabato 07 maggio 2016 - 09:18

L'assegno divorzile è modificabile solo qualora sopravvengano giustificati motivi

 

Il caso: la Corte d'Appello di Roma si pronuncia sullo scioglimento di un matrimonio e determina in euro 200 mensili l'assegno divorzile, a favore della moglie.
Contro questa sentenza il marito ricorre in Cassazione e chiede di non pagare alcuna somma.
Dichiara infatti che la sua situazione (anche sotto il profilo patrimoniale) è cambiata dal momento che convive con una nuova compagna e che provvede comunque al mantenimento delle figlie.

 

La sentenza: il ricorso non viene accolto, perché la Cassazione (ordinanza 5 maggio – 30 novembre 2015, n.24414) ritiene che nel giudizio precedente la Corte abbia "valutato adeguatamente i presupposti per l'attribuzione di un sia pur modesto assegno divorzile".
Nel caso in esame le condizioni del marito non erano medio tempore mutate, in quanto gli oneri derivanti dalla nuova convivenza e il mantenimento delle figlie costituivano elementi già valutati al momento della sentenza precedente.

Le pronunce in materia di diritto di famiglia sottostanno alla regola del "rebus sic stantibus". Se i presupposti non mutano, difficile (se non impossibile) ottenere una modifica delle precedenti condizioni.

 

Dicembre 2015

 

N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.

CONTROVERSIE CONDOMINIALI
sabato 07 maggio 2016 - 09:17

Lite condominiale per il posto auto: l'area davanti al garage può essere assegnata in uso al singolo proprietario

 

Il caso: in assemblea condominiale si discute della possibilità di poter fruire di un posto auto davanti al proprio garage, in modo da poter parcheggiare una seconda auto.
La delibera viene presa a maggioranza, ma un condomino contrario alla decisione ricorre al Tribunale. Lamenta che alcuni condomini possano fruire di un vantaggio a scapito degli altri, potendo utilizzare maggiori spazi comuni.

 

La sentenza: il Tribunale di Vicenza dà torto al ricorrente (sentenza n.984/2015). La possibilità di parcheggiare davanti al proprio garage, in un'area ben delimitata, se viene assegnata a tutti i condomini indistintamente deve considerarsi legittima, non sussistendo alcuna disparità di trattamento.

 

Maggio 2015

 

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